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Pubblicato il: 10/29/2022

Consorzio Centomilacandele S.c.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Giorgio Roderi ed Erica Santantonio; Terna – Rete Elettrica Nazionale è stata rappresentata dagli Avv.ti Francesca Covone, rappresentata dagli Avv.ti Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Daniela Carria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Consorzio Centomilacandele S.c.p.A., società consortile operante sul mercato dell’energia elettrica per l’approvvigionamento di vettori energetici nell’interesse dei suoi consorziati, per impugnare le delibere dell’Autorità per l’Energia il Gas e il Sistema Idrico, con cui l’Autorità aveva formulato nei confronti del Consorzio un giudizio di negligenza per gli sbilanciamenti (cioè gli scostamenti) relativi al periodo gennaio 2015 - luglio 2016 rispetto ai programmi di immissione e prelievo definiti dallo stesso Consorzio e disposto che restituisse a Terna. gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito dal Consorzio per effetto della sua strategia di programmazione non diligente, al fine del ristoro per la generalità degli utenti finali, come quantificati con la delibera da ultimo richiamata.

Con i motivi presentati, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per ognuna, oltre accessori di legge.