La Corte si esprime sul ricorso della provincia di Chieti contro l'INPS
Pubblicato il: 11/12/2022
La provincia di Chieti è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Maria Saracco. INPS è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ricci, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli.
Con il ricorso per cassazione la Provincia di Chieti chiede che venga annullato il decreto del Tribunale di Vasto che, nell'omologare, in riferimento all'iscrizione alle liste del collocamento mirato, ex lege 68/1999, l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, all'esito della correzione di errore materiale ne ha disposto la condanna alla rifusione delle spese a favore del dìfensore antistatario della parte privata.
Con i due motivi di ricorso, la Provincia di Chieri deduce la violazione degli artt. 91,92,93, 113 cod.proc.civ., lamentando l'erronea regolazione delle spese, addebitate a soggetto diverso dall'INPS, unico ente passivamente legittimato, e violazione degli artt. 112 e 288 cod.proc.civ., per avere il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, modificato il contenuto della prestazione di riferimento e regolato l'onere delle spese, in mancanza del relativo presupposto per provvedervi e in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'INPS ha resistito con controricorso; le altre parti (PAPI OLIMPIA, I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI CHIETI, GRANDE GIUSEPPE, MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE) sono rimaste intimate.
La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo; cassa in parte qua il decreto impugnato e pone l'onere delle spese, come liquidate in decreto e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, a carico dell'INPS; spese compensate del giudizio di legittimità.