La Corte si è espressa sul ricorso di Fife Olaf Erik contro Alitalia Linee Aeree Italiane Spa
Pubblicato il: 11/12/2022
Fife Olaf Erik è stato rappresentato da Francesca Colelli.
Fife Olaf Erik, dipendente Alitalia, agiva, dinanzi al Pretore di Roma, per il riconoscimento dell'obbligo della società datoriale alla costituzione di una riserva matematica, presso l'Inps, ai sensi della legge 12 agosto 1962, nr. 1338, art. 13, con effetti equipollenti alla contribuzione dovuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per il periodo dal 16 aprile 1966 al novembre 1984, durante il quale aveva prestato servizio in Paesi stranieri.
Il Tribunale di Roma, in sede di appello, pronunciava, in via non definitiva, su due motivi del gravame incidentale di Alitalia che dichiarava infondati. Il successivo ricorso in cassazione, proposto dalla società, era respinto, con pronuncia di questa Corte nr. 17078 del 2007.
Il Tribunale di Roma, con separata ordinanza, sospendeva, altresì, il processo per pregiudizialità necessaria, costituita dalla decisione, con efficacia di cosa giudicata, sulla questione incidentale di difetto di cittadinanza italiana.
Passata in cosa giudicata la pronuncia che accertava lo status di cittadino italiano di Fife Olaf Erik, l'originario giudizio di appello era riassunto dinanzi alla Corte di appello di Roma che pronunciava la sentenza qui impugnata.
Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte, pur dichiarando la contumacia di Alitalia linee aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria (già Alitalia Linee Aeree Italiane spa), anteponeva, per motivi di priorità logica -giuridica, le questioni poste dall'appello incidentale di Alitalia e non travolte dalla pronuncia della Suprema Corte nr. 17078 cit.
Giudicava, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione della domanda in quanto il rapporto di lavoro era cessato il 30.11.1984 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto il 28.11.1994.
A tale riguardo, osservava che «i rimanenti due giorni non costitui(va)no presupposto sufficiente al riconoscimento della tutela previdenziale richiesta».
La Corte aggiungeva («resta ancora da dire») che analoga conclusione si imponeva anche considerando (quale dies a quo del termine di prescrizione) la sentenza della Corte Costituzionale nr. 369 del 30.12.1985 -dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del RDL nr. 1827 del 1935 nelle parti in cui non prevede(va) le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana- perchè il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato 1'11 giugno 1996, decorso, dunque, il decennio.
L'annullamento della sentenza è chiesta dalla parte indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.
Sono rimasti intimati la parte datoriale e l'Istituto previdenziale.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.