La Corte accoglie parzialmente il ricorso
Pubblicato il: 7/12/2022
Nel procedimento Général de Santé Toscana S.rl., Gruppo Villa Maria S.p.A., Maria Beatrice Hospital S.r.l., Casa Rugani S.r.l., Centro Chirurgico Toscano S.r.l sono state rappresentate dall'Avv. Stefano Carmini, dall'Avv. Daniela Zamboni, dall'Avv. Claudio Lucisano e dall'Avv. Sonia Vulcano.
La "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione, la "Gruppo Villa Maria S.p.A.", la "Maria Beatrice Hospital S.r.l." (già "Villa Maria Beatrice Hospital S.r.l."'), la "Casa Rugani S.r.l." (incorporante la "Larama Toscana S.r.l."), la "Centro hirurgico Toscano S.r.l." e la "SA.Pr.A. S.r.l." hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Miléllno il 25 novembre 2014 n. 6113/05/2014, che, in controversia su impugnazione di plurimi avvisi di liquidazione per imposte di reqistro, ipotecaria e catastale in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 del colllegamento tra: a) la costituzione della "Santa Rita Hospital S.r.l." con conferimento di ramo aziendale da parte della "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione (atto del 30 luglio 2008), e la cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "Santa Rita Hospital S.r.l." dalla "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione, alla "Gruppo Villa Maria S.p.A." (atto dell'l ottobre 2008); b) la costituzione della "Pergolino Hospital S.r.l." con conferimento di ramo aziendale da parte della "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione (atto del 15 luglio 2008), e la cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "Pergolino Hospital S.r.l." dalla "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione, alla "Villa Maria Beatrice Hospital S.r.l." (atto dell'l ottobre 2008); c) la costituzione della "Villa Maria Teresa Jl-lospital S.r.l." con conferimento di ramo aziendale da parte della "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione (atto del 15 luglio 2008), e la cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "Villa Maria Teresa Hospital S.r.l." dalla "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione, alla "\lilla Maria Beatrice Hospital S.r.l." (atto dell'l ottobre 2008); d) la costituzione della "Casa di Cura Poggio del Sole S.r.l." con conferimento di ramo aziendale da parte della "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione (atto dell'll aprile 2008), e la cessione
di quota totalitaria di compartecipazione nella "Casa di Cura Poggio del Sole S.r.l." dalla "Général de Sa,nté Toscana S.r.l.", in liquidazione, alla "SA.Pr.A. S.r.l." (atto del 30 aprile 2008); e) la costituzione della "Casa di Cura Rugani S.r.l." con conferimento di ramo aziendale da parte della "Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione (atto del 26 agosto 2008), e la cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "Casa di Cura Rugani S.r.l." dalla Général de Santé Toscana S.r.l.", in liquidazione, alla "Larama Toscana S.r.l." (atto del 29 settembre 2008); nei termini di cessioni indirette di rami aziendali, ha rigettato l'appello proposto dalle medesime nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 28 maggio 2012 n. 173/42/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti. Il ricorso è affidato a dieci motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art.. 378 cod. proc. civ..

