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Il Consiglio di Sato rigetta il ricorso presentato da Burrata Bar Srl


Pubblicato il: 10/29/2022

Burrata Bar srl è stata rappresentata dagli Avv.ti Giancarlo Pompilio e Claudia Parise; Il Comune di Bari è stato rappresentato dagli Avv.ti Alessandra Baldi e Rosa Cioffi.

Con l’appello in epigrafe la Burrata Bar S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia, provvedimento del 2 agosto 2021 con cui il Comune di Bari ha approvato gli atti della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa della durata di tre anni.

In fatto, alla gara, da aggiudicare secondo il criterio del massimo rialzo percentuale sul canone posto a base di gara (€ 35.500,00 per l’intera durata della concessione), partecipavano undici concorrenti, che restavano in quattro dopo l’esame della documentazione amministrativa. La proposta economica migliore risultava essere quella di Mapi S.r.l. (“Mapi”) con un rialzo percentuale del 4650,066%, al secondo posto si classificava quella di Burrata Bar con un rialzo del 3804,599%, al terzo posto quella di Allegro Italia Edutainment S.r.l. (“Allegro Italia”) con un rialzo del 3381,866%, al quarto e ultimo l’offerta dell’A.T.I. con un rialzo dell’1352,746%.

Con la sentenza appellata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso della Burrata Bar evidenziando, in sintesi, la logicità delle valutazioni della P.A., poiché gli indici di collegamento da questa individuati sono dotati di un’elevata valenza probabilistica ed attendibilità e convergono verso la riconducibilità delle offerte delle tre concorrenti verso un unico centro decisionale.

Dopo aver respinto la domanda principale della ricorrente, la sentenza appellata ha altresì dichiarato inammissibile la domanda subordinata di annullamento della procedura di gara.

Alla luce dei fatti e dei motivi della controversia; Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Bari le spese del giudizio d’appello, che liquida in via forfettaria in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge.