La Corte si esprime a favore dell'INPS
Pubblicato il: 11/14/2022
Nel procedimento Linciano Giuseppina è stata rappresentata dagli avvocati Lilia Lucia Petrachi, Luca Putignano mentre l'INPS è stato rappresentato dagli avvocati Luigi Caliulo, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli, Mauro Ricci.
La Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a Linciano Giuseppina, titolare di assegno di invalidità IOS maturato in regime di contribuzione internazionale, il diritto alla pensione di vecchiaia VO in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale.
Riteneva la Corte che non fosse applicabile co.10 I. n.222/84. La contribuzione figurativa maturata in Italia, quand'anche sufficiente ad attribuire il diritto ad una pensione di vecchiaia in regime autonomo ai sensi dell'art.1, co.10 I. n.222/84, traeva infatti il suo presupposto dalla contribuzione estera necessaria a far ottenere l'assegno di invalidità. La Corte riteneva poi insussistente alcun vantaggio concreto conseguibile dalla ricorrente, poiché, ai sensi dell'arti, co.10 I. n.222/84, la contribuzione figurativa incide non sulla misura ma solo sul diritto alla pensione, il cui importo economico non poteva dunque superare quello dell'assegno di invalidità già in suo godimento.