Il Consiglio di Stato si esprime a favore di ARERA
Pubblicato il: 11/14/2022
Nel procedimento Rappresentanza Sindacale - Falbi (Sindacato Nazionale Banca Centrale e Autorità) è stata rappresentata dagli avvocati Michele Mirenghi e Stefano Viti.
Con la sentenza in epigrafe il Tar per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al ricorso presentato dall’appellante per l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 694/2016/A, in data 24 novembre 2016, recante “Ritiro della deliberazione dell’Autorità n. 597/2016/A”, con la quale era stata recepita l’ipotesi di accordo 11-12 luglio 2016, e atti connessi, tra cui il verbale della riunione dell’Autorità in data 17 novembre 2016, punto 25, il verbale della riunione in data 24 novembre 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la nota della medesima Autorità in data 29 dicembre 2016, prot. n. 39022.
L’appellante rappresenta in fatto che la deliberazione dell’Autorità n. 597/2016/A aveva recepito l’accordo raggiunto in data 11 luglio 2016 con la Rappresentanza sindacale FIRST-CISL e, in data 12 luglio 2016, con la Rappresentanza sindacale FALBI – CONFSAL, per l’attuazione dell’art. 22, co. 5, d.l. n. 90/2014, che aveva stabilito che le Autorità indipendenti provvedessero, dal 1 luglio 2014, nell’ambito del proprio ordinamento, ad una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. Detta delibera era stata ritirata con l’impugnata delibera n. 694/2016/A, in quanto secondo il Collegio dei Revisori, “non avrebbe risposto a quanto richiesto dal Collegio, sulla necessità di dimostrare che lo stanziamento di competenza dell’esercizio 2013 fosse stato ridotto del 20% conformemente all’articolo 22 comma 5 DL.90/2014”.