Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte rigetta il ricorso nei confronti del comune di Augusta


Pubblicato il: 11/14/2022

Di Masi Giuseppe è stato rappresentato da Antonio Barone e Carlo Mercurio, mentre Il comune di Augusta è stato rappresentato da Antonino Licciardello.

Con sentenza del 20 giugno 2020 la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Di Masi nei confronti del Comune di Augusta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Di Masi dall'Ente datore in relazione alla condotta addebitata consistita nell'aver il Di Masi disatteso l'ordine di servizio che nella giornata lo assegnava alla riparazione stradale in zona Priolo per dirigersi con il mezzo messogli a disposizione dal Comune in zona diversa ubicata in posizione del tutto opposta ove, fermato dalla polizia, si accertava essersi il Di Masi appropriato di materiale edile utilizzato in un'opera di urbanizzazione pubblica appositamente divelto, con conseguente ordine di reintegra e risarcimento del danno.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere stato correttamente dal primo giudice dato rilievo alla condotta del Di Masi, contestata in particolare sotto il profilo considerato dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 del non aver raggiunto il luogo indicatogli per rendere la prestazione, relativamente al profilo dell'appropriazione del materiale edile, con specifico riguardo alla modalità di tale appropriazione, data dallo svellimento dell'opera di urbanizzazione pubblica, che conferisce alla condotta medesima rilevanza penale, escludendone la riconducibilità ad una sanzione conservativa ed attestandone, al contrario, la proporzionalità rispetto alla massima sanzione irrogata per l'idoneità della condotta medesima a ledere il vincolo fiduciario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Di Masi, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.