Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dalla Regione Puglia, dall'Asl Brindisi, Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Pubblicato il: 11/15/2022
C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A., Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l., Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello S.r.l., Casa di Cura Salus S.r.l., Sint. El S.r.l., Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. - Villa Igea e Daunia Medica S.p.A. sono state rappresentate nel contenzioso dall'avvocato Giovanni Abbattista, Regione Puglia dall'avvocato Mariangela Rosato, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'Avvocatura Generale dello Stato mentre l'Asl Brindisi è stata difesa dall’avvocato Maurizio Friolo.
Le odierne appellanti hanno adito il TAR Puglia, sede di Bari, chiedendo l’annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 5.6.2015, pubblicata sul BURP n. 103 del 20.7.2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1798 del 6.8.2014 –Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.- Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di cura)”, unitamente ai vari relativi atti endoprocedimentali, denunziandone l’illegittimità sotto diversi profili.
Con motivi aggiunti, alcune delle ricorrenti hanno poi anche impugnato i successivi contratti di adesione per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferiti all’anno 2015, da esse sottoscritti con le Asl di appartenenza, chiedendone l’annullamento sia per illegittimità derivata dalla impugnata delibera di Giunta Regionale, sia per vizi propri. Hanno altresì chiesto la declaratoria di nullità dei contratti impugnati perché predisposti e sottoscritti in violazione di norme imperative, nonché di annullamento per violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 e per minaccia di far valere un diritto ai sensi dell’art. 1438 c.c., e la declaratoria del diritto delle stesse società a concludere il contratto per la erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale, riferito all’anno 2015, nel rispetto della normativa asseritamente violata.
Nel relativo giudizio si sono costituiti la Regione Puglia, la ASL di Brindisi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il TAR Puglia, sede di Bari, seconda Sezione, ha respinto il ricorso con ampia ed articolata motivazione, ritenendolo infondato in ogni sua domanda.
Le società indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la pronuncia di primo grado, riproponendo in forma di gravame gli originari motivi di ricorso e censurando l’impugnata decisione.
Si sono costituiti la Regione Puglia, la ASL di Brindisi, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti resistendo al gravame proposto.
Hanno depositato successive memorie le appellanti e la Regione Puglia, insistendo nelle rispettive difese.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.