Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte rigetta il ricorso di Fochi Sud s.r.l. contro Parnasso Francesco


Pubblicato il: 11/15/2022

Fochi Sud s.r.l. è stata rappresentata da Concetta Trovato e Andrea Carroli. Parnasso Francesco è stato difeso da Maria Tabacco e Italo Basso.

Francesco Parnasso, dipendente della Fochi Sud s.r.l. (in Amministrazione straordinaria), sostituto d'imposta per le quote IRPEF relative al periodo ottobre 1990 - dicembre 1992, trattenute e non versate in forza della sospensione temporanea disposta in seguito al sisma di Siracusa del 1990 e successivamente versate, in adesione al condono fiscale previsto dalla legge n. 289/2002, nella misura del 10%, aveva chiesto il rimborso della quota residua a suo tempo trattenuta e non versata.

 Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2379/2013 del 16/7-6/8/ 2013, aveva ritenuto che il sostituto d'imposta, una volta adempiuto il condono ed estinta l'obbligazione nei confronti dell'Erario, anche nei confronti del sostituto condebitore solidale e quindi anche ex art. 1301 cod. civ., non poteva trattenere le somme non versate ed era obbligato a restituire l'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., riconoscendo la minor somma derivante dai conteggi effettuati dalla procedura, non contestati, pari ad C 4.705,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute sino alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso fino al saldo.

 La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza impugnata dalla società Fochi Sud s.r.I., ha modificato il termine finale degli interessi legali che sono stati riconosciuti fino alla liquidazione delle attività mobiliari (e non fino al saldo) rigettando invece, e per quanto qui interessa, il motivo di gravame sull'insussistenza del diritto del lavoratore alla ripetizione del 90% dell'ammontare delle ritenute non versate in ragione dell'adesione al condono, affermando che il rapporto fra sostituto, sostituito ed il fisco si configurava come una obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, all'interno del quale il sostituito, quale percettore di reddito, doveva considerarsi direttamente obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con conseguente applicazione dei principi sulle obbligazioni solidali e che l'estinzione dell'obbligazione tributaria per l'adesione al condono derivava da una remissione parziale del debito tributario, ai sensi dell'art. 1301 cod. civ., che, per la natura solidale delle obbligazioni, aveva effetti non solo a favore del sostituto, ma anche a favore del sostituito.

Inoltre, i giudici di secondo grado hanno affermato che la rivalutazione monetaria decorreva dal momento in cui erano state effettuate le trattenute indebite, a nulla rilevando l'adesione al condono, considerata la natura di credito di lavoro a cui si applicava l'art. 429 cod. proc. civ.; pertanto il termine che rilevava era quello del giorno di maturazione del diritto; Quanto al motivo di gravame sulle spese legali lo ha ritenuto inammissibile per la sua genericità. 4. La Fochi Sud s.r.I., in Amministrazione Straordinaria, ricorre in Cassazione con atto affidato a due motivi cui resiste con controricorso Francesco Parnasso con tempestivo controricorso. Il Procuratore generale ha precisato le sue conclusioni ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.l. 28.10.2020 n. 137 conv. in legge 18.12.2020 n. 176 ed ha chiesto la reiezione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in C 2.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.