La Corte si esprime sul ricorso di Pompei Luigi contro E-Distribuzione S.p.A.
Pubblicato il: 11/15/2022
Pompei Luigi è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta De Santis, Gianfranco De Corso e Gabriella Iniella. E-Distribuzione S.p.A. è stata difesa da Furio Tartaglia e Stefano Mattei.
Il Tribunale di Sulmona, con la pronuncia emessa il 20.8.2018, accoglieva la domanda proposta da Luigi Pompei (che aveva già ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale in ambito INAIL della malattia professionale con un danno biologico del 12%) nei confronti dell'ENEL Distribuzione spa, di cui era stato dipendente dall'1.12.1975 al 31.12.2008, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto, quale componente delle Squadre di Lavoro cd. "Diretti" ed adibito alla costruzione, manutenzione ed ammodernamento di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione, all'esecuzione di mansioni usuranti (defrascamento e taglio alberi, scavi per sostegni, getti per fondamenta, verticalizzazione di sostegni, armamento sostegni, stesura e tesatura conduttori, scavi per trincee, installazione e sostituzione di nuovi trasformatori, ispezioni linee aeree) comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
Il giudice di primo grado condannava l'ENEL Distribuzione spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di euro 49.594,68 oltre accessori.
Sul gravame della società la Corte di appello di L'Aquila, alla luce delle risultanze istruttorie, con la sentenza n. 784 del 2019, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda del Pompei.
A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che: a) il lavoratore non aveva fornito, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di scurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cc sia che si facesse riferimento alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cc, era evidente che in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) si trattava di una patologia (rachipatia artrosica lombare con PD multiple e ED L2-L3 nonché periartrite scapolo-omerale spalla dx) che si era verificata in epoche antecedenti l'emanazione del D.Igs. n. 626/1994; D.Igs. n. 81/08; D.Igs. n. 106/09, in relazione alla quale non risultava che l'ENEL avesse violato le norme di prevenzione e di sicurezza. 5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Luigi Pompei affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'ENEL Distribuzione spa.
Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.