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La Corte rigetta il ricorso di E-Distribuzione S.p.A. contro Frasca Giuseppe


Pubblicato il: 11/16/2022

E-Distribuzione S.p.A. è stata difesa da Furio Tartaglia e Stefano Mattei. Frasca Giuseppe è stato difeso da Maria Antonietta De Santis e Gabriele Inella.

Il Tribunale di Frosinone, con la pronuncia n. 793 del 2015, accoglieva la domanda proposta da Giuseppe Frasca (che aveva già ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale in ambito INAIL della patologia di lombalgia cronica da spondilosi, discopatia e protrusioni discali, tendinosi diffusa con postumi pari al 17%) nei confronti dell'ENEL Distribuzione spa, di cui era stato dipendente dall'1.6.1980 al 31.12.2001, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto, quale Operaio addetto ai lavori di squadra e di Operaio mezzi speciali (gruista), all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti le attività di costruzione, manutenzione e smantellamento di elettrodotti a bassa e media tensione (cd. palificazione) e, in particolare, dal 1988 al 2001 le attività di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di linee di Alta tensione, Media tensione e Bassa tensione, nella provincia di Frosinone; conseguentemente condannava l'Enel Distribuzione spa, a titolo di danno non patrimoniale differenziale, al pagamento della somma di euro 41.885,45, tenuto conto delle Tabelle Milanesi e della età del ricorrente, di una personalizzazione quantificabile in un incremento del 20% e detraendo dal dovuto quanto già riconosciuto dall'INAIL, rivalutato del valore capitale della rendita, per le medesime patologie. 2. Sul gravame della società la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4758/2019, in parziale riforma della impugnata pronuncia, rideterminava l'importo del risarcimento del danno differenziale in euro 31.703,25, ritenendo che non erano stati allegati e dimostrati elementi idonei a giustificare la riconosciuta personalizzazione del danno, con il conseguente incremento percentuale. 3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che: a) laIci.0 rilievo poteva attribuirsi alla dichiarazione di 4-1 rinuncia e transazione, rilasciata dal lavoratore nell'ambito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non essendovi prova, a quella data, della consapevolezza al diritto risarcitorio maturato in suo favore a seguito della responsabilità datoriale per le patologie sofferte; b) stante la natura contrattuale della prospettata responsabilità datoriale, il termine di prescrizione applicabile era quello decennale; c) la copertura assicurativa garantita dall'INAIL non esonerava il datore di lavoro dal rispondere per i danni conseguiti dal lavoratore per la parte non indennizzata; c) dalle risultanze processuali era ravvisabile una responsabilità ex art. 2087 cc della società sotto il profilo dell'omessa sorveglianza sia in ordine al rischio ambientale cui era esposto il lavoratore, sia con riguardo agli adempimenti sanitari diretti ad evitare che i lavoratori fossero esposti, senza alcuna protezione, a fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e consequenziale alla elettrificazione; d) il danno differenziale, pari alla differenza tra quanto previsto nella tabella attuariale per il corrispondente danno e la somma liquidata dall'INAIL a titolo di indennizzo danno biologico, andava complessivamente quantificato in euro 31.703,25 oltre interessi e rivalutazione, dovendosi escludere l'importo determinato dal giudice di prime cure a titolo di personalizzazione quantificabile in un incremento del 20%. 4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione 4-distribuzione spa (già ENEL Distribuzione spa) affidato a sei motivi, cui resisteva con controricorso Giuseppe Frasca. 5. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Le parti hanno presentato memorie.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.