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La Corte rigetta il ricorso di Agenzia delle Entrate contro Pontell S.r.l.


Pubblicato il: 11/16/2022

Pontell S.r.l. è stata rappresentata da Umberto La Commara.

1. Nella gravata sentenza si legge che, in data 15.11.2005, veniva notificato dall'Agenzia delle Entrate di Milano alla Pontelli srl atto di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 3 D.I. n. 12/2002, come convertito in legge, per avere impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria. 2. Impugnato il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorso veniva accolto. 3. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, disponendo davanti a questi la riassunzione della causa che, però, non veniva effettuata. 4. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla iscrizione a ruolo del credito erariale da cui scaturiva, poi, la cartella di pagamento opposta nel presente giudizio. 5. Il Tribunale di Milano dichiarava nulla la suddetta cartella rilevando che, ai sensi dell'art. 310 cpc, applicabile anche al processo tributario, l'estinzione del giudizio non rendeva inefficaci le sentenze di merito e, quindi, anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con cui era stata annullata la impugnata cartella di pagamento. 6. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 939/2015, ha confermato la pronuncia di prime cure ritenendo che la stessa fosse conforme ai principi affermati in sede di legittimità (Cass. n. 3040/2008), secondo cui l'estinzione del giudizio di appello investe unicamente gli atti del procedimento di gravame di talché l'estinzione del processo tributario, per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che è da ritenersi passata in giudicato. 7. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo. 8. Resìste con controricorso la Pontelli srl.

9. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.I n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. 10. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.