Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di Regione Campania e New Vision.
Pubblicato il: 7/6/2022
Regione Campania è stata rappresentata dall'avvocato Angelo Marzocchella, il Comune di Morcone dall'avvocato Roberto Prozzo, il Comune di Sassinoro dall'avvocato Maurizio Balletta mentre l’Azienda Sanitaria Locale Benevento è stata rappresentata dall'avvocato Antonio Mennitto.
Con separati ricorsi allibrati al n.r.g. 4839/2021 e al nrg 4905/2021, la Regione Campania e la società NEW VISION S.r.l. chiedono, entrambi, la riforma della sentenza n. 1790, resa il 17 marzo 2021 dal TAR per la Campania, sede di Napoli, sez. V, nei ricorsi riuniti nrg 1127/2018 e 1766/2018, che ha accolto i ricorsi proposti rispettivamente dagli appellati Comune di Morcone e Comune di Sassinoro avverso atti regionali che:
- hanno escluso un impianto di trattamento rifiuti in Comune di Sassinoro dalla verifica di assoggettabilità a VIA e V.I. (26 ottobre 2017);
- ne hanno autorizzato la costruzione (nel mese di marzo 2018);
- ne hanno autorizzato l’esercizio (nel mese di aprile 2020).
Nel giudizio di primo grado, incardinato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, i due Comuni impugnavano, in particolare, il provvedimento n. 5/2018 di rilascio dell’A.I.A., in uno al presupposto decreto n. 127 del 26 ottobre 2017, che escludeva dalla V.I.A. e V.I. l'intervento CUP 8043 - Impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152 del 2006, proposto dalla New Vision s.r.l., da realizzarsi nell’Area PIP - Contrada Pianelle in Sassinoro.
I Comuni lamentavano l’omissione della verifica in termini di valutazione di incidenza (V.I.) sul SIC IT80200001 - Alta Valle del Fiume Tammaro, appartenente alla Rete Natura 2000.
Si costituivano le controparti che, oltre a chiedere il rigetto dei gravami per infondatezza, eccepivano la carenza di interesse all’annullamento della determinazione n. 5 del 2018, risalendo l’atto lesivo, in ordine alla lamentata esclusione della V.I., alla determinazione n. 127 del 2017.
Il T.a.r, con la sentenza n. 1790 del 2021:
- superava le eccezioni sul rilievo che la successiva nota prot. 817730 del 21 dicembre 2018 e l’annesso parere della Commissione VI-VIA-VAS del 18 dicembre 2018, avrebbe rappresentato nuovo provvedimento, autonomamente impugnabile, quindi idoneo a rimettere in termini i ricorrenti;
-nel merito, dopo avere disposto verificazione, riuniva i ricorsi (introduttivi, primi e secondi motivi aggiunti relativi a entrambi i giudizi) e, sulla base di una corposa motivazione, li accoglieva sul rilievo del mancato espletamento della valutazione di incidenza, della violazione della normativa del PTCP in relazione alla distanza dal corridoio ecologico e alla distanza dagli edifici destinati ad abitazioni e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati, con condanna alle spese della Regione Campania e della New Vision s.r.l. (euro 5.000,00 oltre spese e refusione C.U., in favore di ciascuna delle parti ricorrenti).
Appellano la Regione Campania e la New Vision s.r.l., con separati ricorsi (rispettivamente, nrg 4839/2021 e 4905/2021).
La Regione Campania deduce nove motivi di gravame compendiati nei seguenti vizi: i) violazione del d.lgs. 104 del 2010 e del d.lgs. 152 del 2016; ii) insussistenza di un atto di riedizione del potere in tema di V.I.A.-V.I.; tardività del ricorso introduttivo; inammisibilità dei motivi aggiunti; motivazione carente; travisamento; error in judicando e procedendo; 2016; violazione della direttiva habitat e della normativa in materia di V.I.A. e V.I.
Si riportano di seguito, in sintesi, le censure.
a. La nota prot. 817730 del 21.12.2018 e l’annesso parere della Commissione VIA del 18.12.2018 non implicherebbero un atto di riedizione del potere, ma mera esplicazione di quello che era stato l’iter e la ratio che aveva portato al D.D. n. 127/2017. Si tratterebbe di un mero atto difensivo e non già un provvedimento.
b. La V.I. deve essere effettuata solo per progetti che possono avere incidenze significative sul sito.
c. La VIA e la verifica di assoggettabilità non hanno tra i loro compiti quello di valutare la rispondenza di un progetto alle pianificazioni comunali, territoriali e di settore.
d. La V.I. (screening e Valutazione Appropriata) deve essere attivata solo “qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”, e ancora “per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione. Nel caso di specie, gli elementi oggettivi sulla cui base si può ritenere con ragionevole certezza che il progetto non abbia incidenze significative sarebbero riportati nella relazione istruttoria curata dall’ufficio VIA.
e. Il progetto di impianto di compostaggio è localizzato in area industriale che ha già perso le condizioni di naturalità, è caratterizzato da impatti trascurabili e non comporta ingente sfruttamento di risorse naturali. Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva HABITAT, sono attivate da una probabilità di incidenze significative, quindi il fattore che fa scattare una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE è essenzialmente legato alla probabilità di impatto. La mera distanza dai siti, come affermato anche dalla Commissione Europea specificamente in risposta all’interrogazione sul progetto di che trattasi, non costituirebbe, pertanto, prova della probabilità di incidenze significative.
f. Tutta la disciplina dettata dagli artt. 16 e 79 delle NTA del P.P.T. di Coordinamento della Provincia di Benevento, secondo cui l’impianto ed il corso d’acqua deve intercorrere la distanza non inferiore a 300 m. (art. 16), e 250 m. dagli edifici destinati ad abitazione (art. 79), sarebbe relativa al divieto di localizzazione di discariche e non all’impianto oggetto della presente controversia. Lo stesso PUC del Comune di Sassinoro utilizzerebbe le distanze del PTCP e collocherebbe, nella tavola 1.3, l’impianto della New Vision (già esistente da anni) al di fuori della fascia di rispetto.
g. Poiché la Commissione VIA ha ritenuto che il progetto di che trattasi non dovesse essere assoggettato alla V.I., né a screening, né V.I.AP., lo Studio Preliminare Ambientale non doveva essere dotato di un apposito capitolo rispondente agli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97, né, per il medesimo motivo, risultava necessaria istanza di V.I.
h. L’atto di rideterminazione della Commissione VIA è un atto meramente confermativo della assenza di necessità di effettuare la V.I., né screening né V.I.AP., sulla base degli elementi oggettivi già presenti nello studio preliminare ambientale.
i. È erronea l’interpretazione degli indirizzi forniti dal PRGRU secondo la quale gli stessi sancirebbero un principio secondo cui si dovrebbero applicare a tutti gli impianti di gestione rifiuti, e quindi anche a quelli di mero compostaggio quale è quello di New Vision, le più gravose previsioni del Piano relative esclusivamente alla realizzazione degli impianti di discarica.
Nel ricorso nrg 4839/2021, si sono costituiti l’Azienda sanitaria locale (che conclude per l’accoglimento dell’appello), il Comune di Sassinoro, la Provincia di Benevento e il Comune di Morcone (che concludono per il rigetto dell’appello).
Il Comune di Morcone ripropone i motivi di ricorso che non sono stati esaminati dal T.a.r. in quanto “assorbiti”; propone, altresì, ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1790/2021 nelle parti in cui: i) è stato parzialmente rigettato il 2° motivo del ricorso n. 1766/2018 (punto 56 della pronuncia); ii) ha ritenuto tardiva l’originaria impugnazione del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA (punto 41.1. della decisione); iii) ha ritenuto “irricevibili le censure relative al decreto di non assoggettabilità a VIA diverse da quelle relative all’assenza di valutazione d’incidenza, in quanto non oggetto di rideterminazione, e segnatamente le censure relative allo studio di impatto odorigeno; iv) ha ritenuto di non dover considerare come “abitazioni” ai fini del calcolo della distanza gli edifici situati all’interno dell’area PIP destinati ad “alloggio del custode”, in considerazione della qualificazione in senso urbanistico della destinazione (punto 65.1 della sentenza); v) ha ritenuto di dover considerare ai fini del computo della distanza dal fiume la “linea di piena”, anziché il ciglio della sponda.
Controparti hanno depositato memorie (Comune di Sassinoro e di Morcone) e di replica (Comune di Morcone).
La società NEW VISION S.r.l. (ricorso nrg 4905/2021) deduce, avverso la medesima sentenza, tre motivi di gravame a mezzo dei quali articola i seguenti vizi: i) travisamento dei fatti; violazione dell’art. 29 c.p.a.; contraddittorietà; violazione dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 357 del 1997, in combinato disposto con l’art. 10, comma 3, d. lgs. 152 del 2006; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. A) del Regolamento Regione Campania 1 del 2010; travisamento dei fatti e illogicità; violazione degli artt. 16, 20 e 79 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento di Benevento; omessa pronuncia; violazione dell’art. 8 c.p.a.
Si riportano di seguito, in sintesi, le censure.
a. La sentenza, nella parte in cui statuisce l’obbligatorietà (non solo della VIncA ma addirittura) della valutazione appropriata, è illegittima in quanto:
a.1.L’azione proposta in primo grado contro il decreto regionale n. 127 del 2017 (di non assoggettabilità a VIA-VI), sarebbe tardiva.
a.2. L’intervento proposto dalla New Vision s.r.l. si collocherebbe in area esterna alla zona S.I.C.
a.3. Alla data di adozione del provvedimento che ha escluso l’assoggettabilità a VIA dell’impianto progettato, e che ha ritenuto che non vi fosse “incidenza indiretta” sul sito protetto, risultavano in vigore esclusivamente le misure approvate con DGR 2295/2007, che vietavano, sostanzialmente, l’attività venatoria.
a.4. La pretesa obbligatorietà della V.I.A. sarebbe esclusa anche dall’art. 2 comma 3 Regolamento Regione Campania 1/2010;
a.5. la VIncA acclusa alla VAS del PUC del Comune di Sassinoro nel frattempo approvato confermerebbe che debbano andare nuovamente a VIncA le sole opere “che possono avere incidenze significative negative sul SIC IT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro”.
a.6. Essendo la Valutazione di incidenza già stata operata sul Piano, una sua riedizione, sempre e comunque, per ogni impianto o progetto, risulterebbe una mera duplicazione, avversata dall’art 11 del TUA.
a.7. La disciplina dettata dagli artt. 16 e 79 delle NTA del P.P.T. di Coordinamento della Provincia di Benevento, secondo cui l’impianto ed il corso d’acqua deve intercorrere la distanza non inferiore a 300 m. (art. 16), e 250 m. dagli edifici destinati ad abitazione (art. 79), sarebbe relativa al divieto di localizzazione di discariche e non all’impianto oggetto della presente controversia.
a.8. La violazione delle distanze dal corridoio ecologico sarebbe smentita “per tabulas” in quanto il nuovo Piano Urbano Comunale avrebbe previsto la fascia di rispetto dal corridoio ecologico, indicando, in una rappresentazione 1/5000 (Tav. 1.3 PUC), che detto corridoio è esterno all’area di progetto della società appellante.
a.9. E’ errato l’assunto secondo cui la “gabbionata” in quanto di natura permeabile non potrebbe essere considerata come sponda del Fiume.
13. Si sono costituti l’Azienda sanitaria locale di Benevento (che conclude per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda medesima) nonché il Comune di Sassinoro, la Provincia di Benevento, la Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, il Comune di Morcone, la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano- Volturno – Caserta per resistere all’appello.
Il Comune di Morcone, oltre a riproporre i motivi di ricorso che non sono stati esaminati dal Tar, in quanto “assorbiti”, propone appello incidentale articolando gli stessi motivi già dedotti nell’appello nrg 4839/2021 (vedi sopra).
Le parti hanno depositato memorie difensive (Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, Provincia di Benevento, New Vision s.r.l., Comune di Sassinoro, Comune di Morcone), nonché di replica (Comune di Morcone, Provincia di Benevento, New Vision srl, Comune di Sassinoro).
All’udienza del 26 maggio 2022, le cause sono state trattenute per la decisione.
l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli nrg 4839/2021 e 4905/2021, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:
- estromette dal giudizio l’Azienda sanitaria locale di Benevento;
-li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, n. 1790, resa il 17 marzo 2021, definitivamente pronunciando sui ricorsi di primo grado n.r.g. 1127/2018 e 1766/2018, li dichiara, nei sensi di cui in motivazione, in parte irricevibili, in parte inammissibili.
Condanna il Comune di Sassinoro e il Comune di Morcone al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della Regione Campania e della società New Vision s.r.l., in complessive euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, spese generali e refusione C.U. se dovuti.