La Corte rigetta il ricorso di E-distribuzione S.p.A. contro Rosolia Filippo
Pubblicato il: 11/15/2022
E-distribuzione S.p.A. è stato rappresentato da Furio Tartaglia. Rosolia Filippo è stato rappresentato da Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis.
1. Con sentenza n. 990/2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato E-Distribuzione spa a pagare a Rosolia Filippo la complessiva somma di euro 22.421,00 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) conseguente alla invalidità permanente pari al 15% accertata quale conseguenza della prestazione di lavoro. 2. La Corte territoriale ha, preliminarmente, ritenuto non rilevante, ai fini della domanda, la intervenuta transazione tra le parti con contenuta rinuncia da parte del lavoratore, trattandosi di accordo precedente al momento in cui il lavoratore si era avveduto della malattia di origine professionale oggetto dell'attuale giudizio; ha, altresì, ritenuto non prescritta la pretesa applicandosi il termine decennale di prescrizione del credito ed essendo intervenuti vari atti interruttivi. Il giudice di appello, nel merito della pretesa, ha valutato sussistente la responsabilità datoriale nella determinazione della patologia di origine professionale, trattandosi di attività di lavoro che avrebbe richiesto l'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria nonché la adozione di misure di prevenzione, quale l'avvicendamento tra differenti lavoratori nell'espletamento delle mansioni assegnate realizzazione linee elettriche e posa dei pali anche in zone impervie. Su tali presupposti accertativi della responsabilità datoriale, la Corte palermitana ha riconosciuto l'esistenza del danno a carico della società, quale differenziale tra il danno riconosciuto dall'Inail e quello invece liquidabile al lavoratore attraverso l'applicazione delle c.d. Tabelle milanesi di determinazione del danno.
3. Avverso detta decisione, E-Distribuzione (già ENEL Distribuzione spa) ha proposto ricorso su otto motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso e successiva memoria il lavoratore. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.