La Corte si esprime sul ricorso di Masseria Casella di Consiglio Fabio contro INAIL
Pubblicato il: 11/16/2022
I.N.P.S è stato rappresentato da Carla D'Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano, Ester Ada Sciplino. Masseria Casella di Consiglio Fabio è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Capece.
Si controverte, all'interno di un giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di cartella di pagamento, nel corso del quale è stato espletato (previa integrazione del contraddittorio con Equitalia Sud s.p.a) positivamente giudizio di falso in ordine alla relata attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta all'iscrizione, dell'inquadramento ai fini contributivi della Masseria Casella di Fabio Consiglio, che a seguito di accertamento ispettivo congiunto (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro) era stata inquadrata nei settore terziario pubblici esercizi e non in quello agricolo, come ritenuto dall'impresa. In particolare, con sentenza n. 1084 del 2015, la Corte d'appello di Salerno, pronunciando sull'appello principale dell'INAIL e sull' appello incidentale dell'INPS e della Masseria Casella, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione, in dispositivo, ha accolto l'appello in riassunzione dell'INAIL, rigettato il ricorso in opposizione avverso l'accertamento ispettivo accertandone la validità e rigettato, per quanto di ragione, gli appelli incidentali proposti dal!' INPS e dalla Masseria Casella. La Corte ha, quindi interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ed ha condannato Equitalia Polis s.p.a. alla rifusione in favore della Masseria di Casella Fabio delle spese del primo grado di giudizio. In motivazione, ha definitivamente dichiarato l'annullamento della cartella di pagamento opposta e di tutti gli atti conseguenti, in ragione della falsità della sua notifica accertata dal Tribunale con sentenza passata in giudicato e, giudicando sulla questione di merito dedotta in sede ispettiva, ha ritenuto che dalle prove per testi e documentali acquisite si evincesse che l'attività di agriturismo svolta mediante una apposita struttura di ospitalità non presentasse i caratteri della stretta connessione con l'attività agricola; pertanto, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge n. 730/1985 e dal d.lgs. n. 228/2001 e dalla I. n. 96 del 2006, al fine di inquadrare in quella agricola l'attività di agriturismo (carattere complementare rispetto alla conduzione del fondo che deve rimanere prevalente) andava confermato quanto accertato in sede ispettiva con la conseguenza che andava rigettata l'opposizione proposta avverso il medesimo. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di due motivi. Resiste la Masseria Casella di F. Consiglio con controricorso e ricorso incidentale basato su due motivi illustrati da successiva memoria. L'Inail resiste con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.