La Corte rigetta il ricorso di Etis 2000 Spa contro Grasso Davide
Pubblicato il: 11/16/2022
Etis 2000 Spa è stata rappresentata da Francesco Andronico. Grasso Davide è stato difeso da Riccardo Giuffrida.
Davide Grasso agì in giudizio nei confronti del datore di lavoro E.TI.S.2000 s.p.a. chiedendo accertarsi il diritto a ripetere il 90% delle ritenute fiscali operate dalla società quale sostituto di imposta, nel triennio 1990/1992, somme non versate all'erario dal soggetto datore che si era avvalso della «definizione automatica», prevista dall'art. 9, comma 117, legge n. 289/2002, in relazione al sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel mese di dicembre dell'anno 1990.
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, condannò E.TI.S 2000 s.p.a., al pagamento in favore di Davide Grasso della somma di C 4.210,00 oltre accessori. L'accoglimento della domanda del Grasso fu fondato sulle seguenti considerazioni: a) la società datrice di lavoro si era avvalsa della possibilità di definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002 e successive proroghe, provvedendo al versamento di quanto dovuto nella misura ridotta del 10°/o; tale versamento, in coerenza con il carattere di obbligazione solidale passiva nei confronti del Fisco gravante sul sostituto di imposta e sul sostituito, aveva determinato la estinzione dell'obbligazione tributaria la quale non poteva non avere effetti anche nei confronti del lavoratore, soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale; b) il credito azionato aveva natura retributiva e il dies a quo di decorrenza del termine (quinquennale) di prescrizione decorreva dal pagamento - avvenuto in data 18 aprile 2006 - dell'ultima rata inerente alla regolarizzazione; tale termine era stato utilmente interrotto dalla notifica, in data 8 aprile 2011, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; in conseguenza, al Grasso era dovuta, per il titolo azionato, la somma di C 4.210,00 oltre accessori, determinata sulla base degli analitici conteggi predisposti dalla società, non oggetto di specifica contestazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.TI.S 2000 s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.