Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso proposto dal Comune di Ascea e quello Incidentale proposto dal Ministero della Cultura


Pubblicato il: 11/3/2022

Il Comune di Ascea è stato rappresentato dagli Avv.ti Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo; La signora Maria Esmeralda Ricci, nella qualità di liquidatrice della società Immobiliare Ascea Marina s.r.l. in liquidazione, è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi;

L’oggetto del giudizio è rappresentato dal silenzio serbato dal comune di Ascea e dal Ministero per i beni e le attività culturali sull’istanza-diffida presentata in data 21 settembre 2018 dalla signora Ricci Maria Esmeralda, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Immobiliare Ascea a.r.l., volta alla definizione della procedura espropriativa avviata con decreto del direttore generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici – Servizio patrimonio architettonico del Ministero per i beni e le attività culturali del 15 febbraio 2006, recante la dichiarazione di pubblica utilità di “Palazzo De Dominicis – Ricci”, ubicato in Ascea, via Roma, e censito in catasto, quanto alle porzioni immobiliari in proprietà della proponente, 

Le parti in causa (Ricci, Acquaviva d’Aragona e comune di Ascea) addivenivano, nell’anno 2010, alla stipula di un accordo transattivo avente per oggetto l’ammontare del “ristoro economico” relativo alla procedura ablatoria de qua e quantificato in euro  850.000,00; Il comune di Ascea ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario, affidandolo a sette motivi, tuttavia il T.a.r., dichiarava il ricorso inammissibile.

Nella vicenda, siè costituito in giudizio il Ministero della cultura, il quale, a sua volta, ha proposto appello incidentale autonomo contestando la sentenza di primo grado. L’appellante incidentale ha quindi articolato un’unica censura, a mezzo della quale ha evidenziato le specificità del procedimento espropriativo, sservando che, in applicazione del secondo comma, il Ministero ha autorizzato l’ente richiedente a procedere all’espropriazione, limitandosi ad adottare la dichiarazione di pubblica utilità.

Alla luce dei fatti e dei motivi presentati, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.