La Corte rigetta il ricorso di Autostrade per l'Italia S.p.a. contro Boni Amedeo et al.
Pubblicato il: 11/17/2022
Autostrade per l'Italia S.p.a. è stata rappresentata da Enzo Morrico e Giosafat Rigano'. Boni Amedeo et al. sono stati rappresentati da Giuseppe Fontana e Fabio Rusconi.
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da Amedeo Boni ed altri sette dipendenti di Autostrade s.p.a., aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno e notturno festivo nella misura prevista dall'art. 11 comma 10 del c.c.n.l. per i dipendenti occupati in turni "continuativi ed avvicendati". Aveva riproporzionato la retribuzione da corrispondere ai dipendenti in part-time rispetto a quella erogata a quelli a tempo pieno. Aveva ritenuto sussistente la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000 sul divieto di discriminazione. Aveva rigettato l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti azionati sul presupposto che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 dalla c.d. Legge Fornero, non potesse essere ritenuta sussistente la stabilità del rapporto di lavoro.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale ha ritenuto che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non sarebbe più possibile ritenere che i rapporti di lavoro, ai quali pure si applica la citata disposizione, siano in senso sostanziale assistiti da stabilità reale. Ha rammentato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre in corso di rapporto solo qualora all'annullamento del licenziamento dichiarato illegittimo segua la completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente poiché solo in tal caso è possibile affermare che non sussista per il lavoratore quel timore di essere licenziato che lo induca a rinunziare ai propri diritti ed il nuovo assetto dell'art. 18 dello statuto, che prevede la reintegrazione al di fuori dei casi di licenziamenti nulli o discriminatori, solo in ipotesi limitate non assicurerebbe perciò la ricordata stabilità del rapporto che consenta di ritenere che la prescrizione possa decorrere anche in corso di rapporto secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata data all'art. 2948 c.c..
Per la cassazione della sentenza ricorre Autostrade per l'Italia s.p.a. con un unico motivo al quale resistono con controricorso i lavoratori. Il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.