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La Corte rigetta il ricorso di De Rose Maria contro Poste Italiane Spa


Pubblicato il: 11/16/2022

De Rose Maria è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Rosellina Naccarato. Poste Italiane Spa è stata difesa da Roberta Aiazzi e Davide Esposito.

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da Maria De Rose nei confronti di Poste Italiane s.p.a. avendo accertato, ex art. 32 legge n. 183 del 2010, l'intervenuta decadenza dal potere di impugnare il contratto a termine intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368 del 2001. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che alla fattispecie trovasse applicazione il regime della decadenza disciplinato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e che, nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato quando il termine di 180 giorni decorrente dall'impugnazione stragiudiziale era oramai decorso. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Maria De Rose affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. Successivamente all'adunanza camerale del 19.11.2020 la causa è stata fissata all'udienza odierna per la decisione. Il Procuratore generale ha concluso - ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.l. 28.10.2020 n. 137 conv. in I. 18.12.2020 n. 176 - per il rigetto del ricorso. Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.