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La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il comune di Montale


Pubblicato il: 11/17/2022

Sozio Damiana è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Calvani, Andrea Stramaccia. Il comune di Montale è stato difeso da Andrea Varano e Alberto Niccolai.

Con sentenza n. 12160/2019 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Damiana Sozio avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, pronunziando in sede di rinvio dalla sentenza n. 18517/2016 di questa Corte, aveva respinto la domanda con la quale la Sozio, architetto dipendente del Comune di Montana, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole dall'ente datore di lavoro in data 19.1.2010 sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente la violazione del dovere di diligente collaborazione nell'incarico affidato di Responsabile unico del procedimento per i lavori di realizzazione di una cucina centralizzata a centrale termica della mensa scolastica delle scuole di infanzia nel Comune di Montale .

Per quel che qui rileva, il giudice di legittimità, dopo avere affermato la conformità della sentenza di appello resa in sede di rinvio al dictum della sentenza rescindente in punto di criteri di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito alla stregua dell'art. 24 del c.c.n.l. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali (quadriennio normativo 2002/2005-2006/2009), in relazione alla questione posta dalla ricorrente nell'ambito del primo motivo di ricorso per cassazione, relativa alla violazione dell'art. 26 c.c.n.l. per avere il Comune di Mentana omesso di avviare il procedimento disciplinare contestualmente alla presentazione della denunzia penale, come asseritamente prescritto dalla norma collettiva, ha ritenuto che esso introduceva una questione del tutto nuova, « non esaminata nella sentenza impugnata, né essendo stata allegata l'avvenuta deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito ed indicato in quale atto del giudizio precedente tanto si sia verificato».

Per la revocazione della decisione ha proposto ricorso Damiana Sozio sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso Damiana Sozio chiede la revocazione della sentenza n. 12160/2019 della Corte di appello di Firenze deducendo l'errore di fatto del giudice di legittimità per avere questi omesso di esaminare un (ulteriore) motivo di impugnazione del licenziamento, motivo « fatto valere sin dal ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nel corso dell'intero procedimento, ma mai affrontato dai Giudici, per effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa». Rappresenta, infatti, di avere impugnato il licenziamento prospettando la tardività della contestazione non soltanto per violazione dell'art. 24 c.c.n.l. bensì anche per violazione dell'art. 26 c.c.n.l. e di avere riproposto tale questione nelle successive fasi di merito. In questa prospettiva denunzia l'errore di fatto revocatorio della S.C. nel ritenere nuova e quindi inammissibile la questione della violazione dell'art. 26 c.c.n.l., evidenziando che alcun onere era in concreto a riguardo configurabile posto che era stata la medesima Corte di rinvio a dare atto che tale questione era stata proposta con il ricorso in riassunzione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di configurabilità del denunziato vizio revocatorio nella decisione n. 12160/2019 di questa Corte.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge.