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La Corte rigetta il ricorso di Unicoop Firenze Società Cooperativa a Mutualità prevalente contro Fancelli Emanuela, Branca Maria, Galeotti Daniela et al.


Pubblicato il: 11/17/2022

Unicoop Firenze Società Cooperativa a Mutualità prevalente è stata rappresentata da Andrea Del Re, Andrea Sandrucci. Fancelli Emanuela, Branca Maria, Galeotti Daniela, Grazzini Cesare, Malvolti Marco, Masoni Elena, Melozzi Daniela, Pozzi Leonardo, Sctgia Leandro, Vezzosi Dimitri sono stati rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Conte.

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da Emanuela Fancelli ed altri nove dipendenti di Unicoop Firenze Società Cooperativa a Mutualità prevalente, aveva condannato la datrice di lavoro a retribuire 10 minuti al giorno di lavoro effettivo impiegato nella vestizione e svestizione delle divise aziendali ccn le decorrenze per ciascuno precisate ed aveva rigettato l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti azionati sul presupposto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 dalla c.d. Legge Fornero non potesse essere ritenuta sussistente la stabilità del rapporto di lavoro ed essendo i crediti contenuti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 2. La Corte territoriale, in adesione a suoi precedenti su cause analoghe, ha ritenuto accertato che i dipendenti, sulla base di una disposizione datoriale, erano tenuti a vestire la divisa e poi a svestirla all'interno dei locali del punto vendita cui erano addetti e che a tale adempimento dovevano provvedere prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita. Conseguentemente ha ritenuto che il tempo necessario a procedere a tale adempimento rientri nell'orario di lavoro trattandosi di attività eterodiretta da parte datoriale e trovando la sua ratio in regole igienico sanitarie. Ha poi calcolato secondo una regola di comune esperienza il tempo necessario a provvedere a tale adempimento (10 minuti). Quanto alla prescrizione estintiva, quanto meno parziale dei crediti azionati, il giudice di appello ha ritenuto che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non sarebbe più possibile ritenere che i rapporti di lavoro ai quali pure si applica la citata disposizione siano in senso sostanziale assistiti da stabilità reale. Ha rammentato che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in corso di rapporto qualora all'annullamento del licenziamento dichiarato illegittimo segua la completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente poiché solo in tal caso è possibile affermare che non sussista per il lavoratore quel timore di essere licenziato che lo induca a rinunziare ai propri diritti ed il nuovo assetto dell'art. 18 dello statuto, che prevede la reintegrazione al di fuori dei casi di licenziamenti nulli o discriminatori, solo in ipotesi limitate non assicurerebbe perciò la ricordata stabilità del rapporto che consenta di ritenere che la prescrizione possa decorrere anche in corso di rapporto secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata data all'art. 2948 c.c..

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Unicoop Firenze Società Cooperativa a Mutualità prevalente che articola cinque motivi. I lavoratori resistono con controricorso ulteriormente illustrato da memoria. Il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.