La Corte si esprime sul ricorso contro la città di Castellana Grotte
Pubblicato il: 11/16/2022
Cisternino Oronzo è stato rappresentato da Sgadari Stefano. Il comune di Castellana Grotte è stato rappresentato da Garofalo Domenico. DOMENICO.
1. Con sentenza del 4 agosto 2015, la Corte d'Appello di Bari—in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede— dichiarava il diritto di ORONZO CISTERNINO alla assunzione alle dipendenze del COMUNE DI CASTELLANA GROTTE ( in prosieguo: il COMUNE), in qualità di capo servizio-comandante di polizia municipale, con decorrenza giuridica dal 1^ maggio 2007; condannava il Comune al risarcimento del danno, nella misura delle retribuzioni non percepite dal CISTERNINO nel periodo 1^ maggio 2007-16 novembre 2008, detratto l'aliunde perceptum (complessivi C 3.334,70). 2.La Corte territoriale esponeva in fatto che: - il CISTERNINO era stato dichiarato vincitore del concorso bandito dal Comune per la copertura di un posto di capo servizio- comandante di Polizia Municipale ma era stato assunto soltanto in corso di giudizio, all'esito del provvedimento cautelare del Tribunale e del ricorso ex articolo 669 duodecies cod.proc.civ. - il Tribunale aveva accertato il diritto del CISTERNINO alla assunzione dal 10 giugno 2008, ritenendo legittima la prima delibera di sospensione del reclutamento adottata dal Comune nel dicembre 2007 (per un periodo di sei mesi) ma non le successive e ripetute determine della amministrazione per l'ulteriore differimento; aveva, invece, respinto la domanda del CISTERNINO di risarcimento del danno, per mancanza di prova dell' aliunde perceptum . - il COMUNE aveva proposto appello, chiedendo posticiparsi la decorrenza giuridica della assunzione al 3 agosto 2010 ed, in subordine, al 22 gennaio 2009 (data della delibera nr. 6/2009, con la quale la immissione in ruolo veniva subordinata alla visita medica preassuntiva); con appello incidentale il CISTERNINO chiedeva, invece, retrodatarsi il diritto all'assunzione al 1" maggio 2007 e condannarsi il COMUNE al risarcimento del danno.
Successivamente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ORONZO CISTERNINO, affidato a quattro motivi di censura; ha resistito il COMUNE con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale, articolato in dieci motivi.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale; rigetta il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia — anche per le spese— alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.