Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Reggio Calabria
Pubblicato il: 11/16/2022
Il Comune di Reggio Calabria è stato rappresentato dall'Avv.to Lucia Falcomatà; Banca Sistema S.p.a è stata rappresentata dagli Avv.ti Nedo Corti.
Con appello proposto dal Comune di Reggio Calabria contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, che ha accolto il ricorso per ottemperanza introdotto per l’esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 25 ottobre 2019.
Difatti, Banca Sistema S.p.a. aveva, agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, con il quale veniva ingiunto al comune di Reggio Calabria il pagamento in suo favore della somma di euro 3.065.568,05, oltre interessi di mora a decorrere sull’importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo, nonché delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Il Comune di Reggio Calabria dava atto di aver provveduto a liquidare alla ricorrente l’importo complessivo di euro 3.726.253,47 (di cui euro 3.064.867,19 per sorte capitale ed euro 661.386,28 per IVA sul totale delle fatture), segnalando di non avere ancora ricevuto le fatture per il pagamento degli interessi, da ritenersi necessarie ai fini del pagamento. Invocava, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo della piena ottemperanza al titolo esecutivo oggetto di giudizio.
Banca Sistema, tuttavia, ha ribadito di aver ricevuto da parte del Comune pagamenti in relazione al debito, dava atto di aver provveduto a bloccare la decorrenza degli interessi alla data di ricezione del primo bonifico del 22 settembre 2021, quantificando, pertanto, il credito residuo all’attualità in euro 691.343,47 per sorte capitale ed euro 2.511,13 per interessi e insistendo in parte qua per l’accoglimento del ricorso.
Alla luce dei fatti e dei motivi presentati, ne consegue che non vi è alcun obbligo di procedere alla fatturazione da parte del creditore per ottenerne il pagamento. La tesi dell’appellante muove dall’erroneo presupposto dell’obbligo della previa emissione di una fattura per procedere al risarcimento del danno, nel nostro caso costituito dagli interessi di mora.Al contrario, il risarcimento di un danno non presuppone l’emissione di alcuna fattura da parte del danneggiato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge il ricorso.