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Ferretti S.p.A. vince in Corte di Cassazione sul ricorso dell'ex Dirigente Marco Zambelli


Pubblicato il: 11/8/2022

Marco Zambelli è stato rappresentato dagli Avv.ti Giovanni Marco Zoppi, Alessandro Ripa e Andrea Colombo. Ferretti S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Paolo Zucchinali e Salvatore Tririfò.

Marco Zambelli, dirigente assunto dalla Ferretti s.p.a. dal 1 marzo 2013 e licenziato il 10 luglio 2014, adì il Tribunale di Bergamo per dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per genericità della contestazione disciplinare, mancanza di giusta causa e quindi chiedeva la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Euro  242.077,87) e delle somme dovute a titolo di incidenza del preavviso sul tfr ( Euro 17.931,69) e dell'indennità supplementare (Euro 363.116,80).

Chiese, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento di Euro 141.666,66 per l'anno 2013 ed Euro 85.000,00 per l'anno 2014 in relazione alla mancata assegnazione degli obiettivi ed Euro 363.116,80 per danno da perdita di chance.  Il Tribunale di Bergamo accolse solo in parte il ricorso e ritenne privo di giusta causa ma supportato da giustificatezza il recesso evidenziando che il ricorrente era risultato compartecipe della elaborazione di un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società. Pertanto, condannava la società a pagare la sola somma chiesta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quantificata in Euro 115.795,97.

La Corte di appello di Brescia, ravvisava nella condotta di quest'ultimo una giusta causa di recesso e lo condannava a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva che il licenziamento non fosse affetto da violazione dell'art. 7 dello Statuto in quanto al lavoratore era stato assicurato il termine di cinque giorni per rendere le sue giustificazioni; Osservava quindi che l'aver sollevato dall'incarico rivestito il ricorrente, integrava una sospensione cautelare giustificata dalla gravità degli addebiti e non un anticipato licenziamento.

Quanto al merito del licenziamento - oggetto di appello principale dello Zambelli per la parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'addebito riguardante il patto di stabilità e la sua retrodatazione fosse di per sé idoneo a sorreggere il licenziamento seppure sotto il profilo della giustificatezza e non della giusta causa mentre con il ricorso incidentale della Ferretti s.p.a. era stata impugnata anche la statuizione con la quale erano state ritenute prive di rilievo le altre condotte pure contestate - il giudice di appello riteneva che il ricorso della società fosse fondato e rigettava, invece, quello del lavoratore.

Dopo aver analizzato tutti i fatti di causa ed i motivi presentati, la Corte di Cassazione giunde alla conclusione che il ricorso principale deve essere rigettato restandone assorbito l'esame del ricorso, sopratutto per aver l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione da cui risultano le responsabilità ascritte al dott. Zambelli anche con riferimento al secondo addebito disciplinare mossogli da Ferretti s.p.a. e non esaminato dalla Corte di merito.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 8.000, 00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.