La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall'INPS nei confronti dell'Avv.to Cosiimo Iolanda Maria
Pubblicato il: 11/8/2022
L'INPS è stata rappresentata dagli Avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Carla D'aloisio Cosimo Iolanda Maria è rappresentata da se stessa durante il contenzioso.
L'oggetto della controversia nasce con sentenza depositata il 31.1.2020, la Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione ad avviso di addebito con cui l'avv. Iolanda Maria Cosimo aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento 16.6.2010 e che doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data 30.6.2016 e l'inesistente prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale. Per questo motivo, L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. Iolanda Maria Cosimo è rimasta intimata.
Alla luce delle analisi fatte sui moivi presentati La Corte si pronuncia sul ricorso, dichiarandolo inammissibile. Tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.