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La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di INPS.


Pubblicato il: 11/22/2022

INPS è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Clementina Pulli mentre Elisa Capodiferro è stata difesa dagli avvocati Marco Puliatti e Angela Deluigi Testi.

Con sentenza del 5.10.15 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di Velletri, ha condannato l'INPS al pagamento della pensione e dell'assegno di invalidità legge ip5 222 del 1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ritenendo inapplicabile il termine decadenziale di sei mesi a provvedimenti amministrativi comunicati prima dell' 1.1.15, data di entrata in vigore del termine ex articolo 42 comma 3 decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003 e 33 comma
2 decreto legge 355 del 2003 convertito in Legge 47 del 2004.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda introduttiva del giudizio; spese dell'intero processo compensate.