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Il Consiglio di Stato si esprime a favore di Snam Rete Gas Spa


Pubblicato il: 11/22/2022

Nel procedimento il Comune di Desio è stato rappresentato dall'avvocato Maurizio Fogagnolo, mentre la società Rete Gas Spa è stata rappresentata dagli avvocati Fabio Todarello, Federico Novelli.

Snam Rete Gas spa, ricorrente in primo grado, opera a livello nazionale nel settore energetico del trasporto in alta pressione di gas naturale. 

Con deliberazione n. 40 del 23 luglio 2013 il Consiglio Comunale di Desio ha modificato il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, assoggettando al canone non ricognitorio anche l’occupazione delle condutture sotterranee per la distribuzione del gas (prima non oggetto del regolamento perché rientrante nei c.d. sottoservizi).

A seguito della suddetta innovazione il Comune di Desio, con nota n. 27587 del 16 ottobre 2013, ha richiesto alla Snam Rete Gas spa la corresponsione di euro 14.950,88 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio per l'anno 2013. Con deliberazione consiliare n. 30 dell'8 maggio 2014 il Comune ha poi modificato nuovamente il Regolamento limitando l’oggetto del canone alle sole occupazioni del demanio e del patrimonio stradale. 

Snam Rete Gas spa, allora, adiva il Tar Lombardia per l’annullamento del regolamento e della nota con cui è stata avanzata richiesta di pagamento. Il tribunale rilevava il difetto di giurisdizione rispetto all'impugnazione della nota n. 27587 del 16 ottobre 2013 e in parte accoglieva il ricorso, dichiarando illegittima l'introduzione unilaterale di un canone non ricognitorio perché incompatibile con il disposto di cui all'art. 27, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Con il ricorso in appello il Comune di Desio ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo preliminarmente l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione delle modifiche apportate al Regolamento con la deliberazione consiliare n. 30 dell'8 maggio 2014. Nel merito, con plurimi motivi ha lamentato la violazione di legge e la falsa applicazione della disciplina in materia, nonché l’eccesso di potere.

Si è costituita Snam Rete Gas spa chiedendo il rigetto dell’appello.