Il Consiglio di Stato si esprime a favore della società Terna Rete Italia Spa
Pubblicato il: 11/22/2022
Nel procedimento il Comune di Settimo Milanese è stato rappresentato dall'avvocato Maurizio Fogagnolo, mentre la società Terna Rete Italia Spa è stata rappresentata dagli avvocati Virginia Ripa Di Meana, Giuliana Moroni.
La Terna Rete Italia s.p.a., ricorrente in primo grado, è società interamente controllata da Terna, proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, la quale le ha conferito l’attività di esercizio e gestione degli elettrodotti. Con deliberazione consiliare del 7 ottobre 2013 n. 50 il Comune di Settimo Milanese approvava il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio. In data 15 ottobre 2013 il Comune di Settimo Milanese comunicava a Terna Rete Italia S.p.A. di aver adottato il suddetto Regolamento, invitandola a corrispondere il pagamento della somma di euro 3.370,00 a titolo di canone per l’occupazione del suolo pubblico.
La società Terna Rete Italia s.p.a. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia domandando l’accertamento della non applicabilità alla stessa del Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio del Comune di Settimo Milanese. In via alternativa e subordinata la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del suddetto regolamento. Con successivi motivi aggiunti la Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto l’accertamento della non applicabilità alla stessa del regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio del Comune di Settimo Milanese, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 15.09.2014 e delle tariffe per l’applicazione del canone medesimo approvate dal Comune di Settimo Milanese con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 16.10.2014. In via alternativa e subordinata la società chiedeva l’annullamento dei suddetti regolamento e deliberazione. Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, si è pronunciato dichiarando inammissibili il ricorso per motivi aggiunti e quello principale, nella parte relativa alla domanda di accertamento. Veniva invece accolta la domanda di annullamento del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 50 del 7 ottobre 2013 a causa dell’illegittimità dell’imposizione unilaterale, attraverso il regolamento impugnato, del canone non ricognitorio poiché incompatibile con il disposto di cui all’art. 27, d.lgs. 30 aprile 1991, n 285.
Con il ricorso in appello il Comune di Settimo Milanese ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale e nella parte in cui ha disposto l’annullamento del regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Si è costituita la Terna Rete Italia s.p.a. concludendo per il rigetto dell’appello.