Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Pubblicato il: 11/23/2022
Nel procedimento le società Bt Italia S.p.a., Basictel S.p.a. e Bt Enia Telecomunicazioni S.p.a. sono state rappresentate dagli avvocati Rino Caiazzo e Francesca Costantini.
Parte appellante, con ricorso iscritto al n. 3539/2016 R.R., impugnava innanzi al Tar per il Lazio le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elettroniche n. 605/15/CONS e n. 36/16/CONS con le quali venivano fissate entità e modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori per l’anno 2016, contestandole, sotto un primo profilo, nella parte in cui commisuravano l’entità del contributo dovuto ai costi sostenuti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni anziché ai soli costi riconducibili alle attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE; sotto distinto profilo, nella parte in cui individuavano la base imponibile cui parametrare il contributo in tutti i ricavi di cui alla voce A1 del bilancio non limitandola ai soli ricavi maturati nell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso.
Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 1805 del 15 febbraio 2021 che le appellanti impugnavano, con appello iscritto al n. 3865/2021 R.R. depositato il 26 aprile 2021, formulando una pluralità di censure riferite al «perimetro dei costi finanziabili attraverso il contributo» (1° motivo); ai «ricavi da sottoporre a contribuzione» (2° motivo) e alla tempistica della pubblicazione del «rendiconto dei costi e dei ricavi adottato dall’AGCom» (3° motivo), allegandone la contrarietà alla disciplina europea e nazionale e alla giurisprudenza formatasi circa le specifiche questioni.
L’AGCom si costituiva formalmente in giudizio il 27 aprile 2021.