La Corte di Cassazione si esprime sul ricorso di FILCAMS-CGIL nei confronti di Conad Adriatico
Pubblicato il: 11/23/2022
FILCAMS-CGIL è stata rappresentata dagli Avv.ti Sabina Ciccotti e Christian Lucidi; Conad Adriatico Società Cooperativa è stata rappresentata dall'Avv.to Luca Grossi.
La FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno ha proposto ricorso nei confronti della società Conad Adriatico soc. coop. per far dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto da quest’ultima e consistito nell’avere, nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e la firma del nuovo contratto, disapplicato il citato contratto del 2001, in violazione della clausola di ultravigenza rispetto ai lavoratori, tuttavia, il Tribunale di Ascoli ha rigettato il ricorso.
La Corte territoriale, pur ammesso che la mancata applicazione medio tempore del contratto collettivo integrativo disdettato comportasse la violazione della clausola di ultravigenza, ha ritenuto tale comportamento non idoneo a ledere oggettivamente gli interessi di cui è portatrice l'organizzazione sindacale e ad incidere sulle trattative che hanno portato alla sottoscrizione del nuovo contratto; ha sottolineato come il referendum svolto avesse dimostrato l’accoglimento da parte dei lavoratori, a larga maggioranza, del nuovo contratto integrativo aziendale. Ha rilevato, in generale, come le organizzazioni sindacali non siano legittimate a tutelare qualsivoglia diritto dei lavoratori che si assuma leso da inadempimenti di natura contrattuale da parte del datore di lavoro e che, nel caso di specie, ciascun lavoratore avrebbe potuto far valere la mancata applicazione del contratto collettivo integrativo disdettato, in quanto violazione di natura contrattuale.
Tuttavia, alla luce delle ragioni esposte in Cassazione, la Corte accoglie i motivi quarto, sesto, settimo e decimo del ricorso principale, rigettando il ricorso indicentale.