La Corte si esprime a favore dell'INPS
Pubblicato il: 11/23/2022
Nel procedimento l'INPS è stata rappresentata dagli avvocati Antonietta Coretti, Antonino Sgroi, Carla D'aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, mentre l'avv. Daniela Costa è stata rappresentata dall'avv. Sabrina Varricchio.
Con sentenza depositata il 23.1.2020, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. Daniela Costa avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi dovuti alla Gestione separata nell'anno 2009.
La Corte, in particolare, ha bensì ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la professionista fosse tenuta all'iscrizione nella Gestione separata in relazione all'anno per il quale non aveva maturato il reddito minimo utile per il pagamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del contributo soggettivo, ma - tenuto conto della data di scadenza fissata per il pagamento dei contributi (16.6.2010) e di quella della prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS (2.7.2015) - ha reputato che i medesimi si fossero prescritti, giudicando irrilevante il differimento del pagamento alla data del 16.7.2010, siccome accompagnato dall'onere degli accessori, e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale.
Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. Daniela Costa ha resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per difetto d'interesse, non avendo l'Istituto specificamente impugnato la statuizione del dispositivo concernente la propria cancellazione dagli elenchi della Gestione separata.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6034/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.