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La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.


Pubblicato il: 11/23/2022

Manifatture Oriolo Srl è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Domenico Lo Polito mentre Corrado Paolo Francesco è stato rappresentato dall'avvocato Pietro Rosario D'Angelo.

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto dalla Manifatture Oriolo s.r.l., confermando la sentenza di primo grado che, nel rigettare l’opposizione proposta dalla medesima società, aveva confermato l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria. Con tale ordinanza era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato il 21.7.2016 a Paolo Francesco Corrado, dipendente della Società V.M. s.r.l., all’esito della procedura di mobilità, ed era stata disposta, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società Manifatture Oriolo s.r.l., divenuta in forza di contratto del 18.8.2016 affittuaria dell’azienda, con condanna di quest’ultima alla reintegra del lavoratore e al
risarcimento del danno.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Paolo Francesco Corrado che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Francesco Siniscalchi e Mariano Cairone, antistatari.