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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Terzo Giuseppe.


Pubblicato il: 11/23/2022

Terzo Giuseppe è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Errante Massimo mentre Simav Spa è stata difesa dall'avvocato Morrico Enzo.

Con sentenza dell’8 novembre 2013, il Tribunale di Palermo, adito da Giuseppe Terzo che aveva convenuto la datrice di lavoro Simav Spa, rigettò la domanda del lavoratore volta a sanzionare il comportamento asseritamente mobbizzante della società “in ragione della carenza di prova riguardo la dedotta strategia dolosa” e ritenuta, invece, “la prova del demansionamento del lavoratore a partire dal 2006”, condannò la Simav Spa al risarcimento del solo danno patrimoniale per un totale di euro 40.800,00. Il Tribunale respinse anche la richiesta di risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale e morale, avuto riguardo, per il primo, “alla pregiudiziale copertura pubblica apprestata dall’Inail, non evocato in giudizio”, e, per il secondo, “al connotato proprio di danno differenziale, non adeguatamente dedotto dalla parte che non aveva specificato in quale misura l’indennizzo assicurativo garantito dall’Istituto non era in grado di ristorare il pregiudizio alla sfera relazionale e soggettiva dell’assicurato”. Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha rideterminato in complessivi euro 48.450,00 il risarcimento del danno patrimoniale dovuto dalla società, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. La Corte, conformemente al primo giudice, ha escluso in fatto l’esistenza, allegata dall’attore, “di una macchinazione dolosa finalizzata all’emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro”. Parimenti ha, tuttavia, confermato la “sottoutilizzazione del Terzo”, lasciato in larga parte inoperoso, con la conseguente responsabilità contrattuale del datore di lavoro e l’obbligo a risarcire il danno come innanzi quantificato. Quanto ai motivi di gravame del lavoratore avverso “il diniego delle voci di danno non patrimoniale”, la Corte territoriale ha affermato che “la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’Inail si configura come una vera e propria condicio iuris della domanda risarcitoria in difetto della quale il danneggiato non può agire nei confronti del responsabile civile”, mentre nella specie non vi era traccia che il ricorrente avesse avanzato richiesta all’Istituto. all’Istituto.
La Corte ha aggiunto che “la lettura del ricorso di primo grado non offre, al di là di una labiale petizione, una compiuta illustrazione ed allegazione dei connotati di specificità del danno alla persona – configurabili negli aspetti di peculiare penosità, di durata della malattia, di sofferenze psichiche apprezzabili – che avrebbero potuto giustificare la richiesta del cd. danno differenziale”. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Sig. Terzo, affidando l'impugnazione a quattro motivi; la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.