A.T.A.P. vince in Cassazione sul ricorso proposto da FILT
Pubblicato il: 11/25/2022
FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Federazione Provinciale Di Biella è stata rappresentata dagli Avv.ti Bruno Cossu, Savina Bomboi, Silvia Ingegneri Ed Elena Poli; A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici Delle Province Di Biella E Vercelli S.P.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Natalia Paoletti, Roberto Scheda Ed Edmondo Dibitonto.
La F.I.L.T. - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – Federazione Provinciale di Biella ha proposto ricorso nei confronti della A.T.A.P. spa - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli spa per far dichiarare il comportamento antisindacale tenuto dalla società nell’avere avviato nei confronti di Lorenzo Sandalina Boffa, segretario provinciale della F.I.L.T., un procedimento disciplinare e nell'avere irrogato allo stesso una sanzione per fatti verificatisi nel corso di una riunione a cui il predetto aveva partecipato nella veste di segretario provinciale della F.I.L.T. CGIL di Biella; il ricorso presentato alla Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della Federazione.
Importante sottolineare che Sandalina Boffa, collocato in aspettativa sindacale era stato contestato nel corso dell’incontro ufficiale del 5.3.2016 tra la Presidenza di A.T.A.P., la Direzione Generale e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, dopo che egli aveva riferito delle lamentale di un edicolante, rivenditore dei biglietti A.T.A.P., per il protratto mancato rifornimento dei biglietti, alla osservazione del Direttore Generale ing. Bertella delle offese verbali.
Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito, con accertamento in fatto ha rilevato che “la frase pronunciata dal lavoratore, alla presenza del Presidente dell'A.T.A.P., dei membri della Direzione Generale, di molti sindacalisti e delle RSU aziendali, lungi dal riguardare una carenza in sé dell'organizzazione aziendale, aveva chiaramente un significato denigratorio delle capacità gestionali e organizzative della persona del Direttore Generale”.
Alla luce dei fattti avvenuti e dei motivi presentati, la Corte rigetta il ricorso.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Bruno Cossu - Avvocato Bruno Cossu
Silvia Ingegneri - Ingegneri Silvia
Elena Poli - Poli Elena
Edmondo Dibitonto - Studio Legale Dibitonto, Buffa, Arrigoni, Bodo e Corona
Natalia Paoletti - Studio Legale Paoletti Associazione Professionale
Roberto Scheda - Studio Scheda