Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

A.T.A.P. vince in Cassazione sul ricorso proposto da FILT


Pubblicato il: 11/25/2022

FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Federazione Provinciale Di Biella è stata rappresentata dagli Avv.ti Bruno Cossu, Savina Bomboi, Silvia Ingegneri Ed Elena Poli; A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici Delle Province Di Biella E Vercelli S.P.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Natalia Paoletti, Roberto Scheda Ed Edmondo Dibitonto.

La F.I.L.T. - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – Federazione Provinciale di Biella ha proposto ricorso nei confronti della A.T.A.P. spa - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli spa per far dichiarare il comportamento antisindacale tenuto dalla società nell’avere avviato nei confronti di Lorenzo Sandalina Boffa, segretario provinciale della F.I.L.T., un procedimento disciplinare e nell'avere irrogato allo stesso una sanzione per fatti verificatisi nel corso di una riunione a cui il predetto aveva partecipato nella veste di segretario provinciale della F.I.L.T. CGIL di Biella; il ricorso presentato alla Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della Federazione. 

Importante sottolineare che Sandalina Boffa, collocato in aspettativa sindacale era stato contestato nel corso dell’incontro ufficiale del 5.3.2016 tra la Presidenza di A.T.A.P., la Direzione Generale e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, dopo che egli aveva riferito delle lamentale di un edicolante, rivenditore dei biglietti A.T.A.P., per il protratto mancato rifornimento dei biglietti, alla osservazione del Direttore Generale ing. Bertella delle offese verbali.

Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito, con accertamento in fatto ha rilevato che “la frase pronunciata dal lavoratore, alla presenza del Presidente dell'A.T.A.P., dei membri della Direzione Generale, di molti sindacalisti e delle RSU aziendali, lungi dal riguardare una carenza in sé dell'organizzazione aziendale, aveva chiaramente un significato denigratorio delle capacità gestionali e organizzative della persona del Direttore Generale”.

Alla luce dei fattti avvenuti e dei motivi presentati, la Corte rigetta il ricorso.