La Corte si esprime in merito al ricorso proposto dalla Tessilform S.p.A.
Pubblicato il: 11/24/2022
Nel procedimento Tessilform S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Vittorio Bechi, Stefano Chiti, mentre Battaggia Davide è stato rappresentato dall'avvocato Ivan Bechini.
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da Davide Battaggia, aveva accertato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 3 agosto 2017 dalla Tessilform s.p.a. perché in violazione degli artt. 60 e 61 c.c.n.I Tessile abbigliamento era rimasto assente dal servizio senza alcuna giustificazione dal 21 al 27 luglio 2017 omettendo di presentare documentazione a giustificazione dell'assenza.
La Corte territoriale, nel rigettare il reclamo della società, ha ritenuto che con la contestazione disciplinare del 27 luglio 2017 la società avesse addebitato al lavoratore una assenza ingiustificata da intendersi come priva di una qualche documentazione che attestasse l'esistenza di una valida causa sospensiva dell'obbligo di rendere la prestazione. Al lavoratore era stato infatti addebitato che alla data della contestazione (il 27 luglio 2017) non era stata rimessa alla società alcuna documentazione a giustificazione della sua assenza (decorrente dal 21 luglio e fino al 26 luglio). La Corte ha sottolineato in fatto che la giustificazione era stata inviata il 28 luglio. Ha evidenziato poi che, invece, alla data del recesso, intimato al lavoratore il 3 agosto 2017, la certificazione medica era arrivata al datore di lavoro che, ciò nonostante, aveva licenziato il Baggianti che era "risultato assente dal servizio senza giustificazione .... dal 21 al 26/7/2017 poiché non è ad oggi pervenuta alcuna certificazione medica volta a coprire il suddetto periodo di assenza".