La Corte si esprime a favore dell'Asl 2 Lanciano Vasto
Pubblicato il: 11/24/2022
Nel procedimento Di Blasio Pietro è stato rappresentato dagli avvocati Italia D’Auria, Vincenzo Gatta, mentre l'ALS 2 di Lanciano Vasto Chieti è stata rappresentata dall'avv. Antonella Di Tizio.
Con sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Vasto che aveva rigettato la domanda proposta da Pietro Di Blasio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti, avente ad oggetto l’accertamento dello svolgimento, dal luglio del 2009 in poi, di mansioni superiori a quelle, attribuitegli (“Infermiere Generico” cat. B, c.c.n.l. Comparto Sanità 1998/2001 fino al marzo 2008; “Infermiere Generico Esperto” cat. C c.c.n.l. Comparto Sanità dal marzo 2008 in poi) e corrispondenti invece al profilo di “Infermiere Professionale” cat. D del medesimo c.c.n.l. con conseguente condanna della ASL al pagamento delle relative differenze retributive.
Riteneva la Corte territoriale, da un lato, che il Di Blasio non avesse assolto all’onere dì provare di aver svolto con prevalenza in senso quantitativo, qualitativo e temporale mansioni proprie del profilo rivendicato, non essendo sufficiente la mera circostanza che il Di Blasio operasse in posizione vicaria del personale medico, né che svolgesse alcune delle mansioni degli “‘infermieri professionali” alternandosi con questi, necessitando invece che tali compiti fossero svolti con autonomia e responsabilità proprie e, dall’altro, che occorresse conformarsi alla più recente giurisprudenza di questa Corte per cui, relativamente alle professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitante specifico e della relativa iscrizione all’albo, produce la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, rendendo inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. Per la cassazione di tale decisione Pietro Di Blasio ha proposto ricorso, affidando l’impugnazione a sette motivi, successivamente illustrati da memoria. La ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti ha resistito con controricorso.
La causa, chiamata all’udienza camerale della sottosezione sesta del 23/11/2021 con ordinanza interlocutoria n. 10071/2022 è stata rimessa a questa Sezione quarta perché le questioni implicate dal thema decidendum e, in particolare, la definizione di un rilevato contrasto tra pronunce di questa Corte, davano conto della rilevanza nomofilattica della controversia.
Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.