La Corte rigetta il ricorso di Damiano Aldo.
Pubblicato il: 11/25/2022
Damiano Aldo è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Oreste De Angelis mentre l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale è stata difesa dagli avvocati Cinzia Coppa e Viviana Cornacchia.
La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da Aldo Damiano avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che, all’esito del giudizio di opposizione ex lege n. 92/2012, aveva confermato l’ordinanza emessa aconclusione della fase sommaria e ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al Damiano dall’A.C.E.R. -Agenzia Campania per l’Edilizia Residenziale - Dipartimento di Benevento - il 2 aprile 2019. Al Damiano era stata contestata l’assenza ingiustificata dall’ufficio nei giorni specificamente indicati nelle lettere di contestazione del 28 dicembre 2018, del 22 gennaio 2019 e del 14 febbraio 2019.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di
incompetenza del Direttore Generale, che aveva proceduto all’intimazione del licenziamento, ed ha rilevato che lemodalità di costituzione e di funzionamento dell’UPD dovevano essere stabilite con atto regolamentare riservato all’organo politico e, pertanto, non poteva trovare applicazione l’ordine di servizio del 22 gennaio 2019, con il quale il Direttore generale aveva costituito un UPD a composizione collegiale. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che il legislatore, nel prevedere che tutte le fasi del procedimento disciplinare debbano essere riservate ad un apposito ufficio, diverso da quello presso il quale il dipendente opera, ha inteso solo assicurare la terzietà dell’UPD e non ha imposto agli enti né modifiche organizzative né ulteriori vincoli in ordine alle modalità di istituzione e di funzionamento dell’ufficio. Il giudice del reclamo ha aggiunto che, all’esito della riscrittura dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, la violazionedelle disposizioni sul procedimento disciplinare determina la decadenza dall’azione e l’invalidità degli atti adottati nella sola ipotesi in cui risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Ha precisato al riguardo che il comma 9 ter del richiamato art. 55 bis si riferisce, non ai soli termini endoprocedimentali, ma a tutte le irregolarità che possono verificarsi nel corso del procedimento. Ha escluso che il Direttore Generale non avesse garantito la necessaria terzietà ed ha rilevato che lo stesso non era il superiore gerarchico diretto del Damiano né aveva accertato la violazione, provvedendo alla conseguente segnalazione.
Infine la Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi inerenti all’asserita natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento, rilevando, da un lato, che non era stata neppure allegata l’appartenenza ad una categoria protetta,dall’altro che l’accertata sussistenza della giusta causa, sulla quale si era formato giudicato, escludeva che la sanzione fosse stata inflitta unicamente per reagire alla condotta legittima del lavoratore. Per la cassazione della sentenza Aldo Damiano haproposto ricorso sulla base di cinque motivi, ai quali l’ACER ha replicato con tempestivo controricorso. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, perl’accoglimento del solo quarto motivo e per il rigetto delle ulteriori censure. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.