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La Corte dichiara inammissibile il ricorso di iGreco Ospedali Riuniti.


Pubblicato il: 11/25/2022

iGreco Ospedali Riuniti è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Labonia Giuseppe e Calabrò Livio mentre Lorenzini Franca è stata difesa dall'avvocato Salerno Carmelo.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamentointimato in data 30 dicembre 2014 a Franca Lorenzini e ha condannato la società datrice di lavoro Igreco Ospedali Riuniti Srl (già Clinica Madonna della Catena Srl) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre che al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, con accessori e spese. 

La Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, dato atto che, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con la comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, la società aveva dichiarato che la posizione lavorativa della Lorenzini non risultava “fungibile con nessuna

delle altre posizioni lavorative del personale amministrativo in organico”, ha ritenuto, al contrario, che la posizione lavorativa della reclamante “avrebbe dovuto essere comparata con quella degli altri nove impiegati amministrativi in servizio presso la casa di cura di Dipignano”. La Corte territoriale ha aggiunto, poi, che la violazione dei criteri di scelta sussisteva “anche rispetto ad una platea ben più ampia di lavoratori” con i quali avrebbe dovuto essere realizzata la comparazione, atteso che lareclamata “risultava essere, già all’epoca dei fatti, titolare di altre tre strutture imprenditoriali in forma imprenditoriale”. La Corte, infine, accertata la violazione dei criteri di scelta, ha applicato “la cd. tutela reintegratoria debole di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/70”. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società soccombente, affidando l'impugnazione a due motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato anche da memoria.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre auro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge, con distrazione.