La Corte accoglie il ricorso della Regione Campania.
Pubblicato il: 11/28/2022
Regione Campania è stata rappresentata nel contenzioso dall’Avvocato Fabrizio Niceforo, dell’Avvocatura Regionale, mentre Co.Ge.Ri. Consorzio Generale Ricostruzione è stata rappresentata dall'avvocato Pasquale Iannuccilli.
Con decreto n. 8688/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla Regione Campania di pagare al Consorzio Co.Ge.Ri. la somma di Euro 863.012,07, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli - Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari. La Regione si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta. Con sentenza n. 4593/17 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'Anas dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla Regione, confermando la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva. Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poich il D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti. La Corte d’appello ha, infine, ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della Regione Campania in base al disposto del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato del D.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3. Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il Consorzio e l’Anas, ovvero tra l’Anas e i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della Regione Campania dal Consorzio non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano, in sostanza, un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto. Avverso la predetta sentenza, la Regione Campania (di seguito per brevità Regione) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dal Consorzio Co.ge.ri. (di seguito per brevità Consorzio). Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto.