La Corte si esprime a favore del Comune di Casal di Principe
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel procedimento Stanislao Iaiunese è stato rappresentato dall'avvocato Antonio Cavallo, mentre il Comune di Casal di Principe è stato dall’avvocato Riccardo Ernesto di Vizio.
Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da Stanislao Iaiunese, maresciallo maggiore dei VV.UU. in servizio presso il Comune di Casal di Principe, nei confronti del Comune, intesa ad ottenere l’annullamento del licenziamento irrogatogli in data 12.2.2016 per l’intervenuta decadenza ex art. 55 bis d.lgs. 165/2001, formulazione vigente ratione temporis di cui al d.lgs. 150/2009.
Stanislao Iaiunese in data 23.11.2010 era stato sottoposto a misura detentiva cautelare per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. Al predetto era stata quindi comunicata - con documento prot. 4001 del 24/11/2010, dal responsabile dell’Ufficio competente la sospensione dal servizio. In data 8.8.2012, con nota prot. 7684, acquisita dal Comune la notizia della condanna dello Iaiunese subìta in primo grado per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. comunicata al Comune dallo stesso Iaiunese contestualmente alla richiesta di reintegro in servizio, visto il cessare della custodia cautelare, era stato aperto il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso.
In data 14.12.2015, acquisita la notizia del passaggio in giudicato della condanna ad una pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione (pena sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), era stata disposta dal Comune di Casal di Principe la riapertura del procedimento disciplinare a carico dello Iaiunese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 ed il predetto procedimento si era concluso in data 12.2.2016, con il licenziamento del dipendente. Il provvedimento espulsivo era stato impugnato dal ricorrente, ma il Tribunale aveva respinto la domanda. La decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.
Le ragioni di doglianza erano state incentrate sulla tardività dell’apertura del procedimento disciplinare. Riteneva, però, la Corte territoriale che la comunicazione 24.11.2010, con la quale il responsabile f.f. dell’Ufficio di Polizia Municipale dava atto di essere venuto a conoscenza che il M.llo di Polizia Municipale Iaiunese era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio, fosse inidonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare.