La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei confronti dell'INPS
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel procedimento Giovane Nicola è stato rappresentato dall'avvocato Daniele De Leo, mentre l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è stato rappresentato dagli avvocati Lidia Carcavallo, Sergio Preden, Luigi Caliulo e Antonella Patteri.
Con sentenza del 15 marzo 2016 n. 753, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello dell'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Lecce che accoglieva la domanda proposta da Giovane Nicola per il pagamento degli importi differenziali - limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria -dal 24.3.10, oltre accessori, sulla pensione alla medesima erogata, in riferimento al diritto all'inclusione nella base di calcolo di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo relativi ai periodi di contribuzione figurativa (nella specie, trattavasi di 13° mensilità).
Nel confermare la sentenza di primo grado, e a supporto delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inps, per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto, in riferimento al primo motivo, che l'eccezione d'improponibilità del ricorso fosse infondata, per l'insussistenza dell'obbligo del previo esperimento della fase amministrativa in tutte le ipotesi in cui tale onere non fosse previsto dalla normativa in vigore al momento della maturazione del diritto, poi azionato giudizialmente. In riferimento al secondo motivo di gravame, relativo all'eccezione di decadenza, ex art. 47 del DPR n. 639/70, per non avere il Longo intrapreso l'azione giudiziaria entro il triennio decorrente dall'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente fatto decorrere il beneficio dal solo triennio antecedente alla data del deposito del ricorso in primo grado, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata secondo cui la decadenza inciderebbe sul solo pagamento dei ratei e non sul diritto alla esatta riliquidazione del trattamento. La Corte d'appello ha rigettato anche il terzo motivo di gravame, perché il ricorso introduttivo del Longo rispettava le prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c., mentre in riferimento al quarto motivo, poiché la tredicesima mensilità è una voce dovuta ex lege, ciò esonerava il dipendente della prova di aver percepito quanto a lui dovuto per legge e che l'Inps conosceva in forza delle comunicazioni periodiche ricevute; sarebbe spettato all'Inps, quindi, dimostrare che l'emolumento non era stato corrisposto dal datore di lavoro. L'Inps aveva, invece, dichiarato di aver conteggiato nel periodo di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria il rateo di tredicesima mensilità, ma senza darne prova.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre Giovane Nicola ha resistito con controricorso.