La Corte si esprime a favore di Telecom Italia S.p.A.
Pubblicato il: 11/28/2022
Nel procedimento SNATER Veneto è stato rappresentato dall'avvocato Petrocelli Marco Gustavo, mentre Telecom Italia S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Maresca Arturo, Boccia Franco Raimondo, Morrico Enzo, Romei Roberto.
Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 lo SNATER Regione Veneto chiese al Tribunale di Padova di accertare il carattere antisindacale della condotta tenuta da Telecom Italia Spa che aveva negato la concessione dei locali per lo svolgimento di un’assemblea retribuita da tenere presso la sede di Mestre nei giorni 3 e 4 agosto 2011, su richiesta di una componente della RSU eletta nelle liste del sindacato istante.
La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato, sebbene con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto di rigetto del ricorso proposto dallo SNATER.
La Corte territoriale ha premesso che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza delle Sezioni unite civili n. 13978 del 2017 dalla quale era evincibile il principio per cui, pur riconoscendosi il diritto di indire assemblee a ciascun componente della RSU, occorreva accertare che questi fosse eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, fosse, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. Concesso termine “all’associazione appellante di dedurre e documentare sul fatto che SNATER avesse o meno partecipato alla negoziazione relativa ai contratti collettivi applicati da Telecom Spa”, all’esito la Corte veneziana ha accertato che non solo SNATER non aveva prodotto alcun contratto collettivo nazionale o aziendale nel quale tale sindacato fosse stato soggetto stipulante, ma non aveva “neppure dimostrato di avere in qualche modo partecipato alle trattative relative a un qualche contratto collettivo, se anche poi non sottoscritto”.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’organizzazione sindacale soccombente, affidando l'impugnazione a tre motivi; la società ha resistito con controricorso.