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Il Consiglio di Stato dichiara l'appello proposto dalle società Bt Italia, Basictel e Bt Enia Telecomunicazioni improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


Pubblicato il: 11/28/2022

Nel procedimento le società Bt Italia S.p.a., Basictel S.p.a. e Bt Enia Telecomunicazioni S.p.a. sono state rappresentate dagli avvocati Rino Caiazzo e Francesca Costantini.

Parte appellante, con ricorso iscritto al n. 6234/2014 R.R., impugnava innanzi al TAR per il Lazio le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni elettroniche n. 547/13/CONS recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2014» e n. 71/14/CONS recante «Adozione del modello telematico di cui all’art. 4, co. 1 della delibera n. 547/13/CONS e delle istruzioni relative al versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2014» contestandole, sotto un primo profilo, nella parte in cui commisuravano l’entità del contributo dovuto ai costi sostenuti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni anziché ai soli costi riconducibili alle attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE; sotto distinto profilo, nella parte in cui individuavano la base imponibile cui parametrare il contributo in tutti i ricavi di cui alla voce A1 del bilancio non limitandola ai soli ricavi maturati nell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso.

Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 1804 del 15 febbraio 2021 che le appellanti impugnavano detta sentenza con appello iscritto al n. 3864/2021 R.R. depositato il 26 aprile 2021 formulando una pluralità di censure riferite al «perimetro dei costi finanziabili attraverso il contributo» (1° motivo), ai «ricavi da sottoporre a contribuzione» (2° motivo) e alla tempistica della pubblicazione del «rendiconto dei costi e dei ricavi adottato dall’AGCom» (3° motivo), allegandone la contrarietà alla disciplina europea e nazionale ed alla giurisprudenza formatasi circa le specifiche questioni.

L’Autorità si costituiva formalmente in giudizio il 27 aprile 2021. Le appellanti integravano le proprie difese con memoria depositata il 13 settembre 2022 invocando a sostegno del fondamento delle proprie censure la più recente giurisprudenza della Sezione.
L’AGCom, con memoria del 27 settembre 2022, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello, da parte delle appellanti sul rilievo del sopravvenuto annullamento delle delibere impugnate con sentenze della Sezione nn. 6768, 6771 e 6774 dell’11 ottobre 2021.

Con memoria del 28 settembre 2022, le appellanti rappresentavano la persistenza di un interesse alla decisione dell’appello «derivante, innanzitutto, dall’attesa vittoria delle spese di lite e dalla possibilità di far valere, in un prossimo futuro, una propria specifica pretesa risarcitoria nei confronti dell’AGCom».

All’esito della pubblica udienza del 13 ottobre 2022, l’appello veniva trattenuto per la decisione. Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la Sezione, con le suindicate decisioni, annullava le delibere oggetto di impugnazione in primo grado determinando l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. In accoglimento della domanda avanzata dalle appellanti, deve, tuttavia, procedersi all’esame del merito dell’appello in ragione della prospettata possibilità di far valere in futuro una pretesa risarcitoria.