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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Desio


Pubblicato il: 11/29/2022

Il Comune di Desio è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Maurizio Fogagnolo e Lorenzo Lamberti mentre Gelsia Reti S.r.l. (Ora Denominata Retipiu' S.r.l. ) è stata difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Raffaella Turini.

Gestione Servizi Desio s.p.a. (G.S.D.), società subentrata all'azienda municipalizzata AMSP, gestiva il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale per conto del Comune di Desio a fronte di contratto di servizio, stipulato in data 14 aprile 2000. In data 1 gennaio 2008 la G.S.D. spa conferiva alla Gelsia Reti srl, attuale appellante, il ramo d’azienda riguardante la distribuzione del metano. In data 18 giugno 2009 la G.S.D. spa e la Gelsia Reti srl stipulavano un contratto per l’uso delle reti e degli impianti di distribuzione con cui il gestore si obbligava a pagare un canone annuale per l’utilizzo degli impianti pari a euro 570.000,00.
Con deliberazione n. 40 del 23 luglio 2013 del Consiglio Comunale, il Comune di Desio ha modificato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, assoggettando ad esso anche le occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione nonché modificando criteri tariffari e tariffe.
A seguito della suddetta innovazione il Comune di Desio, con nota n. 27600 del 21 ottobre 2013, ha richiesto alla Gelsia Reti S.r.l. il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per l'anno 2013, liquidandolo in complessivi euro 157.799,72.
Gelsia Reti srl adiva allora il Tar Lombardia per l’annullamento del regolamento e della nota con cui è stata avanzata richiesta di pagamento. Il tribunale rilevava il difetto di giurisdizione rispetto all'impugnazione della nota n. 27600, datata 21 ottobre 2013 e in parte accoglieva il ricorso, dichiarando illegittima l'introduzione unilaterale di un canone non ricognitorio perché incompatibile con il disposto di cui all'art. 27, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Con il ricorso in appello il Comune di Desio ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo preliminarmente l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione delle modifiche apportate al Regolamento con la deliberazione consiliare n. 30 dell'8 maggio 2014. Nel merito, con plurimi motivi, ha lamentato la violazione di legge e la falsa applicazione della disciplina in materia, nonché l’eccesso di potere.
Si è costituita Gelsia Reti srl chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.