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Il Consiglio di Stato si esprime a favore di ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro


Pubblicato il: 11/30/2022

Nel procedimento Stefania Dessi' è stata rappresentata dall'avvocato Luca Casula, mentre ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro è stata rappresentata dall'avvocato Sara Zucca.

La dott.ssa Stefania Dessì ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00124/202 da Ella proposto, concernente l’impugnativa della determinazione del Direttore Generale di ASPAL n. 411 del 9.3.2020, di approvazione della graduatoria finale relativa al concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 89 funzionari cat. D, livello economico iniziale D1 ed i relativi atti presupposti, ivi compreso il bando di concorso.

Con il ricorso di prime cure la parte assumeva di avere, nella domanda di partecipazione al concorso de quo, presentata tramite la piattaforma telematica all’uopo predisposta, in un primo momento dichiarato l’esperienza professionale come lavoratrice dipendente dall’ 01.03.2017- 01.10.2018 e successivamente eliminato detta attestazione, sostituendola con altra, con cui aveva cambiato la data riferita alla fine dell’esperienza con il 1/10/2017 anziché 1/102018 per mero errore di battitura; pertanto, a detta della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio a fronte di due dichiarazioni contrastanti. Assumeva al riguardo di essersi ritrovata collocata al 444° posto della graduatoria, a causa del ridottissimo punteggio attribuito per l’esperienza professionale, avendo ricevuto il punteggio di 2,35 per i titoli, per l’evidente errore materiale nell’indicazione dell’esperienza professionale, a suo dire facilmente individuabile. Con il secondo motivo, integrato poi da ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato il bando di concorso laddove non aveva valorizzato l’esperienza professionale come lavoratore autonomo, nella specie consulente del lavoro.

La sentenza di prime cure ha rigettato entrambi i profili di doglianza; il primo invocando il principio di autoresponsabilità ed il secondo per la non manifesta irragionevolezza della lex specialis di concorso, essendo la scelta dei titoli valutabili rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Con il presente appello la parte impugna solo il capo della sentenza con cui si è rigettato il primo motivo di ricorso, rinunciando alle censure sul bando di concorso, formulando il seguente motivo: Violazione ed errata interpretazione dell’avviso di selezione, violazione dei precetti di imparzialità e di buon andamento, dell’art. 6 della L. 241/1990 e del principio del soccorso istruttorio – travisamento ed errata interpretazione dei documenti di causa – difetto di istruttoria e motivazione contraddittoria.

L’amministrazione appellata, nel costituirsi, ha insistito per il rigetto dell’appello, evidenziando come non sussistessero i presupposti per attivare il soccorso istruttorio, non potendosi evincere dalla dichiarazione resa dalla parte, in ordine alle esperienze pregresse come lavoratrice dipendente, che la stessa potesse essere frutto di errore.