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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'INPS nei confronti di Milena Nicosia


Pubblicato il: 12/3/2022

L'INPS - L'Istituto Nazionale Per La Previdenza Sociale è stata rappresentata dagli Avv.ti Elio Maritato, Carla D'aloisio, Antonietta Coretti, Antonino Sgroi ed Emanuele De Rose; L'avv.to Nicosia Milena è stata rappresentata dall'Avv.to Pietro Vizzini.

L'oggetto del ricorso in Cassazione trova origine nel momento in cui l'avvocato Milena Nicosia, tramite ricorso ha proposto opposizione contro l'avviso di addebito, per contributi relativi all'anno 2009, deducendo la prescrizione e comunque l'infondatezza della pretesa vantata dall'INPS; il Tribunale di Palermo ha accolto l'eccezione di prescrizione. La costituzione in mora risale al 30 giugno 2015, allorché era già compiuta la prescrizione quinquennale, decorrente dal 16 giugno 2010 (termine ultimo per il saldo dei contributi per l'anno 2009). Tale decisione è stata appellata dall'INPS, che ha individuato il giorno di decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi o, comunque, nella seconda data prevista per il saldo dei contributi e ha allegato, infine, un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione.

Indi per cui, la Corte d'appello di Palermo ha respinto il l'impugnazione, a sostegno di questa decisione, la Corte territoriale ha argomentato molteplici punti, come il fatto che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della cichiarazione dei redditi (5 agosto 2010), che non costituisce presupposto del credito contributivo ec occorre avere riguardo alla prima data per il versamento dei contributi (16 giugno 2010) e non al secondo termine previsto per l'adempimento (16 luglio 2010), che non rappresenta un termine alternativo e si affianca al pagamento degl'interessi corrispettivi.

Forte della decisione della Corte d'appello, l'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con ricorso notificato affidato ad un solo motivo, ove la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione.