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La Corte di Cassazione si esprime a favore dell'Azienda ULSS 20 Verona


Pubblicato il: 11/9/2022

Nel procedimento Azienda ULSS 20 Verona è stata rappresentata dagli avvocati Azzini Alessandro e Bolognesi Barbara, mentre Cofra Verona di Pizzeghella Davide e C. Commercio Ortofrutticoli è stata rappresentata dall'avvocato Lombardo Francesco.

Cofra Verona di Pizzeghella Davide e c. Commercio Ortofrutticoli Agrumi s.a.s. ha impugnato gli atti impositivi emessi dalla ULSS 20 di Verona per gli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo di non rientrare, quale mero intermediario commerciale, tra i soggetti passivi del tributo previsto dal d.lgs. n. 194 del 2008 (diritti di controllo sanitario su ortofrutta) ed essere, comunque, illegittima l’imposizione, in quanto le tariffe determinate in contrasto con la disciplina comunitaria e gli atti impositivi mancanti dell’indicazione dei costi dei controlli effettuati.  Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la sentenza è stata riformata in appello.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le regole comunitarie dirette a garantire la sicurezza di mangimi ed alimenti sono dirette non solo ai produttori, ma anche ai commercianti dei prodotti agricoli e che le modalità di determinazione del tributo previste nell’ordinamento nazionale, collegate anche alla quantità dei prodotti trattati, sono del tutto compatibili con la normativa comunitaria che, al considerando n. 32, rinvia a criteri forfettari, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei controlli.  Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, formulando tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la USLL 20 di Verona, che ha depositato memoria difensiva.