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Il Consiglio di Stato fornisce i chiarimenti richiesti dalla Provincia ricorrente nei sensi e termini di cui in motivazione.


Pubblicato il: 12/3/2022

Provincia Autonoma di Trento è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Giacomo Bernardi e Sabrina Azzolini, Day Ristoservice S.p.a. dall'avvocato Andrea Ivan Bullo mentre Società Cirfood Soc. Coop. e Societa' Blube S.r.l. sono state difese dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo.

La Provincia Autonoma di Trento (di seguito la “Provincia”) ha proposto ricorso per avere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza della sentenza di questa Sezione, 27 settembre 2021, n. 6496, ai sensi degli articoli 112, comma 5 e 114, comma 7 Cod. proc. amm.. La sentenza ha accolto “nei sensi e termini indicati in motivazione” l’appello della società Day Ristoservice S.p.a. avverso la decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 104 del 30 giugno 2020 che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di decadenza dall'aggiudicazione a favore di quest’ultima della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta, con bando pubblicato in GUUE l’11 gennaio 2019, dalla Provincia Autonoma di Trento per l'affidamento mediante convenzione del "servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16.06.06, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9.03.16, n. 2 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol - Lotto unico" del valore complessivo stimato di € 55.392.000,00, per la durata di quattro anni. In particolare, l’ottemperanda sentenza di questa V Sezione, riformando la pronuncia appellata, ha annullato “nei limiti indicati in motivazione” il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione della procedura di gara e gli altri atti impugnati in primo grado (specificamente indicati al paragrafo 2 della parte motiva), ritenendo fondate le censure di violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza per avere gli atti gravati disposto la decadenza della Day Ristoservice dall’aggiudicazione per asserite non conformità degli esercizi convenzionati- in tutto 34, riscontrate nell’ambito di verifiche a campione, sui 1351 accordi di convenzionamento conclusi con gli esercenti- con riguardo al possesso dei codici ATECO. Ora il Comune qui ricorrente, avendo dubbi interpretativi e perplessità sul come procedere nell’ottemperanza, chiede chiarimenti in relazione alle seguenti questioni: - quale sia il perimetro dell’annullamento degli atti impugnati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato 6496/2021; - quali siano gli effetti di tale annullamento, e in particolare quali le sorti dell’aggiudicazione disposta a favore di Day; nell’ipotesi in cui questa dovesse essere ritenuta ancora valida, si chiede se debba ritenersi la perdurante validità delle convenzioni sottoscritte da Day con gli esercenti; - se sia dovuto dalla Provincia il contributo unificato. Si è costituita in giudizio la Day Ristoservice la quale sostiene che l’esecuzione in forma specifica del giudicato sia, allo stato, divenuta totalmente impossibile a causa della sottrazione del servizio al mercato dovuta alle iniziative della Provincia Autonoma, e dunque per fatti sopravvenuti ascrivibili alla stessa Amministrazione la quale, mediante atti normativi e amministrativi adottati nel tempo, ha disposto l’affidamento diretto in house del servizio sostitutivo di mensa (estendendola da ultimo, nelle more della decisione dell’appello, anche agli enti del “sistema pubblico provinciale” diversi dalla Provincia), facendo così residuare, quale unica possibilità di ristoro dei pregiudizi subiti dalla società aggiudicataria (anche in relazione ai costi sostenuti per allestire la rete degli esercizi convenzionati), il risarcimento per equivalente monetario, chiesto in subordine con il ricorso introduttivo del giudizio: la società domanda quindi di rendere i chiarimenti nei sensi qui indicati e di provvedere altresì alla fissazione dei criteri ex art. 34, comma 4, Cod. proc. amm.. Si sono altresì costituite in giudizio la società cooperativa Cir Food, già appellante incidentale nel giudizio n. 6028/2020 R.G. definito con la sentenza ottemperanda, nonché la Blube s.r.l. All’udienza in camera di consiglio del 7 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fornisce i chiarimenti richiesti dalla Provincia ricorrente nei sensi e termini di cui in motivazione.