Il Collegio di Garanzia respinge il ricorso avanzato da Portuense Etrusca ASD
Pubblicato il: 12/6/2021
Nel procedimento la Portuense Etrusca ASD, rappresentata dall’avv. Salvatore Scarfone conviene la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la società SSD Masi Torello Voghiera, non costituitesi in giudizio.
Oggetto del contenzioso la declaratoria di nullità e/o annullamento della decisione n. 40/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 29 ottobre 2021, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla stessa ricorrente avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E, s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dell’atleta Bussolari Gianmarco.
Il Collegio respinge la richiesta di riconoscimento del diritto al premio di preparazione avanzata dalla ricorrente.
La Corte, pur concordando con le deduzioni attoree in merito al corretto tesseramento pluriennale dell'atleta, sottolinea in maniera chiara il principio di irretroattività della normativa appellata dalla ricorrente relativa alla maturazione del diritto poc'anzi citato. In tal senso, respinge il ricorso considerando non meritevoli di tutela i motivi avanzati, conformandosi con la precedente pronuncia della Commissione Premi n. 2/E s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021.